Fatto salvo il pagamento in contanti delle medicine e di alcune prestazioni sanitarie, la detrazione degli oneri dall’imposta lorda è possibile solo se la spesa è stata sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Secondo l’art. 85 della legge di Bilancio 2020 all’esame del Senato, tutte le spese di cui all’art. 15 TUIR, che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere detratte se non sono state pagate con strumenti tracciabili quali i versamenti bancari o postali ovvero tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione interessa, quindi, le spese sanitarie, gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, le spese per istruzione, le spese funebri, etc. e tutte quelle spese indicate nell’art. 15 citato che sono oggetto anche di un intervento di rimodulazione della detraibilità in base al reddito posseduto dal contribuente. In tal senso l’art. 75 della legge di Bilancio riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri di cui all’art. 15 TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Sono esclusi dalla limitazione gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi. L’art. 75 aggiunge all’art. 15 TUIR il comma 4 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, la detrazione spetta: - per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. La detrazione non spetta con il superamento dei 240 mila euro. La detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo per le seguenti spese indicate nel predetto articolo 15: - interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale - comma 1, lettere a) e b); - mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale - comma 1-ter; - spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - comma 1, lettera c. Limite alla detrazione: per quali spese? Sarà soggetta, invece, alla limitazione la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle seguenti spese: b-bis) i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100) c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti; d) le spese funebri; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria; e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso; i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza; i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000; i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza; i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro; i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Parimenti è rimodulata la detrazione delle erogazioni liberali a favore delle Onlus e la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Da questa misura è atteso un recupero di gettito IRPEF pari a circa 110 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.