Agenzia delle Entrate - Risposta n. 496 del 25 novembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 496 del 25 novembre 2019 riguardante l’applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni da inviare alla clientela relativamente ai conti depositi per non residenti in Italia. Con riferimento alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, il c. 2-ter dell'art. 13, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, prevede che l'imposta di bollo si applica nella misura proporzionale dell'1,5 per mille, per l'anno 2013, e del 2 per mille, a decorrere dall'anno 2014 per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati. Inoltre, si prevede che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta all'anno o alla chiusura del rapporto. In merito alla corretta interpretazione del citato c. 2-ter dell'art. 13 occorre far riferimento al D.M. 24 maggio 2012 che chiarisce che per ente gestore si intende il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del TUB. Per cliente si intende qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica. L’Agenzia ha fornito sul punto dei chiarimenti specificando che l'imposta è dovuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Tali comunicazioni si presumono, in ogni caso inviate anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto in relazione ai prodotti finanziari intrattenuti dalla clientela alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari intrattenuti con un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si rileva che la Banca, che gestisce il prodotto finanziario di conto deposito è tenuta, tra l'altro, a predisporre ed inviare le comunicazioni periodiche al cliente al fine di riepilogare - con cadenza periodica o almeno una volta l'anno - la posizione ed il valore del medesimo prodotto finanziario. Tali comunicazioni sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta di bollo è sostitutiva dell'imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l'ente gestore e la propria clientela. Ne consegue che i contratti di conto deposito, stipulati con la clientela residente all’estero, non sono soggetti autonomamente all'imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell'imposta sostitutiva.