Nella circolare n. 24 del 2019 - “Aggiornamenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi” - Assonime riassume modifiche, obblighi e sanzioni che derivano dalla entrata in vigore della lotteria degli scontrini, la cui disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. La norma è stata introdotta con l’art. 1, comma 540, legge n. 232/2016, che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. L’entrata in vigore è stata posticipata a gennaio 2020. Tuttavia, ad oggi, risulta ancora in elaborazione il provvedimento che deve disciplinare le modalità tecniche dell’estrazione, l’entità e il numero dei premi della lotteria. Registratori telematici da configurare Il provvedimento 31 ottobre 2019, prot. n. 739122 ha apportato una modifica al comma di legge soprariportato, in quanto - per garantire la privacy dei contribuenti - si è ritenuto più opportuno non legare la lotteria al codice fiscale dei clienti. Il provvedimento ha istituito un “codice lotteria” che dovrà essere attribuito on line ai contribuenti mediante il portale della lotteria. Ad oggi tale portale non risulta essere stato ancora attivato. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che i registratori telematici debbano essere configurati entro la fine dell’anno per poter acquisire e trasmettere alla Agenzia delle Entrate i dati per poter partecipare alla lotteria. Questi dati sono: - la denominazione del cedente o del prestatore; - l’identificativo/progressivo completo del documento trasmesso; - l’identificativo del punto cassa (in caso di server RT); - la data e l’ora del documento; - l’importo del corrispettivo (importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato); - il “codice lotteria” del cliente. - gli eventuali casi di reso o annullo di operazioni documentate da documenti commerciali precedentemente trasmessi. Risultano esclusi dall’obbligo di trasmissione, ma solo fino al 30 giugno 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Lotteria scontrini: ultime novità Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto due ulteriori norme relative alla lotteria degli scontrini. La prima norma riguarda la tassazione ai fini IRPEF dei premi ricevuti. Tali premi, ai sensi dell’art. 19 del decreto fiscale, sono completamente detassati in capo al percipiente così da incentivarne la partecipazione. La seconda riguarda la sanzione applicabile in capo all’esercente che si rifiuta di acquisire e trasmettere i dati per partecipare alla lotteria. Il comma 1 dell’art. 20 del D.L. n. 124/2019 è in vigore da fine ottobre e sarà quindi efficace solo il prossimo anno in quanto non risulta ancora attuata la lotteria. La sanzione prevista è di carattere amministrativo e di importo compreso tra 100 e 500 euro. Al comma 2 dell’art. 20 il legislatore stabilisce che - nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di acquisizione e di trasmissione dei dati - la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica, emettendo scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice fiscale dell’acquirente in quanto tale strumento non lo consente, oppure mediante ricevute fiscali. Tale norma sulle sanzioni dovrà essere modificata per recepire l’introduzione del “codice identificativo” in sostituzione del codice fiscale così come stabilito dal provvedimento del 31 ottobre. Secondo Assonime, non è opportuno introdurre la sanzione stabilita dal decreto fiscale 2020 già a partire dal 1° gennaio 2020 in quanto la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e la lotteria degli scontrini sono ancora in fase di avvio. In conclusione, quindi, nella circolare n. 24 del 2019 Assonime - oltre a prevedere le necessarie modifiche di coordinamento della norma e delle successive emanazioni apportate dal provvedimento sopra citato - auspica un rinvio delle sanzioni in capo agli esercenti. Le possibili modifiche Date le obiettive difficoltà sopra riportate, nelle ultime ore sembra sia stato proposto un emendamento al decreto fiscale che posticiperà la partenza della lotteria dello scontrino al 1° luglio 2020. Inoltre, nel pacchetto di emendamenti all’esame della Commissione Finanze della Camera sembrano essere inclusi anche il taglio delle sanzioni e la semplificazione per gli esercenti che accettano pagamenti elettronici.