Agenzia delle Entrate - Risposta n. 503 del 28 novembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 503 del 28 novembre 2019 in tema di valutazione antibuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva. L'operazione di riorganizzazione ha come principale e dichiarato fine quello di cedere l'immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime fiscale di una società a responsabilità limitata anziché di una società di persone; ciò al fine di fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza. Tale vantaggio fiscale a detta dell’Amministrazione finanziaria non è indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta. È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità. È appena il caso di precisare che qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe integrato il requisito dell'indebito risparmio d'imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso.