Fondazioni bancarie pro volontariato: il quantum del credito d’imposta

L’agevolazione fiscale è stata prevista dalle disposizioni normative contenute nel codice del Terzo settore e successivamente attuata da un decreto interministeriale dello scorso anno

Agenzia delle Entrate – Prot. n. 1415523 del 3 dicembre 2019


Fondazioni bancarie pro volontariato: il quantum del credito d’imposta
Lagevolazione fiscale è stata prevista dalle disposizioni normative contenute nel codice del Terzo settore e successivamente attuata da un decreto interministeriale dello scorso anno

Definita, con provvedimento prot. n. 1415523 del 3 dicembre 2019, la percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2019 alle fondazioni di origine bancaria (Fob) che, entro lo scorso 31 ottobre, hanno erogato finanziamenti in favore dei centri di servizio per il volontariato (Cvs), alimentando il fondo unico nazionale (Fun) istituito a tale scopo.

Il credito in argomento affonda le sue radici nel codice del Terzo settore (articolo 62, comma 1, Dlgs 117/2017). È questa la norma che ha previsto la creazione del Fun, per assicurare il finanziamento – e, quindi, il funzionamento dei Csv – e individuato, quali finanziatori, le Fob.
Lo stesso articolo, al comma 6, riconosce a queste ultime un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni per gli anni successivi.
Dopo l’esordio normativo, con un Dm interministeriale (Lavoro ed Economia e Finanze) del 4 maggio 2018, sono arrivale le regole attuative dell’agevolazione.
In sostanza, il richiamato decreto ha stabilito che l’Organismo nazionale di controllo che amministra il Fondo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fun, con i relativi codici fiscali e importi, e che, per calcolare la misura del credito rilevano le elargizioni erogate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Tanto premesso e sempre su input del decreto attuativo (articolo 3 comma 4, primo periodo), l’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’anno 2019 e l’importo complessivo dei versamenti effettuati, ha determinato nella misura del 46,4068306637284% la percentuale in base alla quale deve essere calcolato il credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione per l’anno 2019.

Agenzia delle Entrate – Prot. N. 1415523/2019

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