La possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari vale anche per gli anni 2019 e 2020. È quanto prevede un emendamento al D.L. n. 124/2019, approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 1° dicembre 2019. L’emendamento La modifica estende anche al 2019 e 2020 l’applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. La previsione non rappresenta certamente una novità per gli operatori del settore, dato che la stessa è stata inserita nell’ordinamento giuridico nazionale dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 35/2013 e oggetto nel corso degli anni di numerose proroghe. Ambito soggettivo In particolare, l’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013 prevedeva la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 (pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 143 del 21 giugno 2012 e n. 152 del 2 luglio 2012), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Tale possibilità originariamente disposta per l’anno 2014 è stata successivamente estesa di anno in anno, sino a giungere all’ultima proroga, disposta dall’art. 12-bis del D.L. n. 87/2018 anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Quando si possono compensare i crediti Per poter essere compensati i crediti devono essere: - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; - certificati. Appare doveroso identificare quando queste caratteristiche si considerano soddisfatte. Un credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non devono sussistere elementi che ne impediscono il pagamento, quali la presenza di contenziosi in essere o condizioni sospensive. Un credito è: - certo se non è controverso nella sua esistenza, ossia quanto è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale perfezionato ed è una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili dell’amministrazione; - liquido quando il suo ammontare risulta precisamente determinato o facilmente determinabile; - esigibile quando non è sottoposto a condizioni (quali, ad esempio l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva) o termini. Certificazione dei crediti Definita la sussistenza di tali caratteristiche, è necessario quindi che il credito sia certificato. Soggetti deputati alla certificazione del credito sono le Pubbliche amministrazioni, che vi procedono su istanza del creditore. Può presentare l’istanza per la certificazione del credito chiunque vanti nei confronti della PA un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (c.d. Piattaforma) predisposta dal Ministero dell’Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile all’indirizzo web http://certificazionecrediti.mef.gov.it. A seguito della presentazione dell’istanza di certificazione del credito, la Pubblica amministrazione effettua gli opportuni controlli al fine di accertarne l’esistenza e la sussistenza. Se la PA non rilascia la certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della PA. La certificazione reca la data entro la quale la PA deve procedere al pagamento. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, alternativamente: - attendere il pagamento che la PA è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito; - al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l’Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online. Compensazione dei crediti nel modello F24 online La compensazione dei crediti vantati nei confronti della PA deve avvenire esclusivamente attraverso il modello "F24 Crediti PP.AA.", disponibile in formato elettronico su sito dell’Agenzia delle Entrate, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso i codici, riportati nella tabella, Allegato 1 al D.M. 14 gennaio 2014, che devono essere indicati nell’F24 Crediti PP.AA. in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna “importi a debito versati”. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dal codice tributo PPAA, denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” (cfr. risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014). Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il modello “F24 Crediti PP.AA.” prevede anche il campo “numero certificazione credito”, nel quale bisogna indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione.