Scompare l’obbligo in capo al committente di effettuare il versamento delle ritenute previa provvista da parte dell’appaltatore, ma restano alcuni adempimenti quali quelli, in capo alle imprese appaltatrici, di trasmettere - sempre entro 5 giorni - l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente oltre alla possibilità, per il committente, di essere sanzionato in caso di inottemperanza alle nuove regole da parte dell’appaltatore. Potrebbe essere riassunto così il nuovo testo dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020) come risultante dopo il primo passaggio parlamentare (alla Camera dei Deputati) per la sua conversione in legge. Sembrano essere state così accolte le “lamentele” e i dubbi di molti degli operatori e esperti del settore rispetto alla versione originaria della norma che, oltre ad essere di difficile attuazione pratica, rischiava di mettere in seria difficoltà tutto il comparto degli appalti. Per capire se davvero si tratta di un alleggerimento o solo di una rimodulazione di nuovi obblighi, è necessario approfondire la questione, partendo dalla norma così come inserita nel testo originario. La norma sugli appalti nel testo originario del decreto È stato previsto che, dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovevano versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Inoltre, sempre entro tale termine di 5 giorni dovevano trasmettere al committente tramite PEC: a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente; b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente; c) i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente. Era, inoltre, prevista la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti in caso di inosservanza dei suddetti obblighi oltre alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi committenti: - erano tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione ma potendo compensare tali debiti con eventuali crediti nei confronti degli appaltatori; - dovevano darne comunicazione entro 5 giorni. Era, comunque, possibile su opzione ignorare le nuove disposizioni e rifarsi alle regole ordinarie (i.e. versamento delle ritenute in capo alle imprese appaltatrici). L’opzione da comunicare al committente entro la data prevista per la provvista fondi era subordinata al possesso dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza: a) esercizio dell’attività da almeno 5 anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. Dal punto di vista sanzionatorio, infine, la norma originaria prevedeva, in capo al soggetto che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, la sanzione amministrativa per omesso/ritardato versamento pari al 30% dell’importo omesso oltre alle eventuali implicazioni penali. Come cambia la norma dopo il passaggio alla Camera La norma, così come originariamente scritta, aveva suscitato numerosi dubbi sulla sua concreta applicabilità. In particolare, preoccupava non solo l’aver ribaltato la responsabilità per il versamento delle ritenute in capo ad un soggetto (il committente) “estraneo” al rapporto lavorativo tra datore di lavoro e dipendente ma, soprattutto, la macchinosità degli adempimenti da porre in essere per il rispetto delle nuove regole. Si pensi, ad esempio, al caso più semplice, ma anche molto diffuso dei piccoli appalti stipulati dai condomini con imprese esterne per eseguire lavori sull’immobile (il caso più classico è quello dell’impresa di pulizie che utilizza propri lavoratori). Pensare di dover porre in essere tutti quegli adempimenti comunicativi era davvero una cosa difficilmente realizzabile, considerata anche la particolarità di molti dei settori in cui si lavora tramite appalto. Il Legislatore, dunque, ha recepito tali segnali ed è corso ai ripari riscrivendo la norma. In particolare, scompare l’obbligo in capo al committente di effettuare il versamento delle ritenute previa provvista da parte dell’appaltatore, ma restano alcuni adempimenti tra cui quello, in capo alle imprese appaltatrici di trasmettere, sempre entro 5 giorni, l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente. Volendo sintetizzare, il testo licenziato dalla Camera prevede che: - le nuove regole si applichino solo a opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (pertanto, viene tagliata fuori una consistente fetta di potenziali soggetti interessati, quali, appunto, la quasi totalità dei lavori condominiali di routine); - al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento delle ritenute (che vanno versate senza possibilità di compensazione); - in caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro novanta giorni all’Agenzia delle entrate; - in caso di violazione delle nuove disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza compensazione. Inoltre, viene riscritta anche la parte che, su opzione, permette di disapplicare la nuova disciplina. Infatti, la disapplicazione avverrà qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti: a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale norma non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. In definitiva, si deve registrare la buona volontà da parte del Legislatore di non oberare le imprese di nuovi e pesanti adempimenti, nel pur encomiabile intento di combattere un fenomeno di evasione fiscale e contributiva che interessa il settore.