Agenzia delle Entrate - Risposta n. 505 del 10 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 505 del 10 dicembre 2019 in tema di distribuzione di una riserva in sospensione d'imposta a seguito di trasformazione societaria regressiva. L’art. 15, comma 18 del D.L. 185 del 2008 prevede che il saldo attivo, risultante dalle rivalutazioni eseguite, deve essere imputato al capitale o imputato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva insospensione d'imposta. E’ stato chiarito che il saldo costituisce riserva in sospensione di imposta, ai fini fiscali, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilevo anche ai fini fiscali alla rivalutazione, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. Il comma 19 dell'articolo 15 del decreto legge prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. L'affrancamento del saldo attivo riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il contribuente abbia dato rilevanza fiscale alla rivalutazione con il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori rivalutati. Nell'ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società. In tal caso, il saldo attivo distribuito costituisce interamente utile in capo ai soci. Sul punto, la riserva in sospensione d'imposta, che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione, deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta. Occorre evidenziare che, nell'ipotesi di trasformazione societaria regressiva, si prevede che le riserve costituite prima della trasformazione sono imputate ai soci: - nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; - nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Inoltre, queste riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società. Quindi, sul presupposto che dopo la trasformazione le riserve costituite prima della trasformazione risultino iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, il momento impositivo è individuato nel periodo di imposta in cui le riserve sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.