Agenzia delle Entrate - Risposta n. 507 del 10 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 507 del 10 dicembre 2019 con cui sono stati forniti chiarimenti in tema di aliquota IVA dei dispositivi medici. La legge di Bilancio 2019 fa rientrare tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata. In particolare, si prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale. Questa norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Alla luce dei pareri tecnici rilasciati dalla competente ADM, occorre evidenziare che con riferimento ai prodotti di soluzione ginecologica pronta per lavande vaginali e prodotti protettivi e lenitivi negli stati irritativi della mucosa vaginale, l'ADM ha ritenuto di poterli classificare nell'ambito del Capitolo 30 della Tariffa doganale, tra i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, alla sottovoce 30049000 tra i Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto. Pertanto, con riferimento a tali prodotti si ritiene applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento. Quanto ai prodotti per trattamento dei disagi originati da affezioni di varia natura interessanti il cavo orale e quanto alla soluzione fisiologica con caratteristiche d'isotonicità, a base di acqua termale salsobromoiodica secondo la Tariffa Doganale sono considerati Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, per cui si applica l’aliquota ordinaria.