Agenzia delle Entrate - Risposta n. 509 dell’11 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 509 dell’11 dicembre 2019 in tema di individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito. La tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero è contenuta nell'articolo 10 ter della l. n. 77 del 1983. Tale disposizione, che prevede un regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, conformi alle direttive comunitarie o non conformi ma il cui gestore sia sottoposto alla vigilanza prudenziale nel Paese nel quale è istituito è stata oggetto di successive modifiche allo scopo di uniformare i criteri di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento esteri a quelli italiani. Secondo la normativa citata si applica la ritenuta del 26 per cento: - sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; - sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Per applicare questa predetta ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Al riguardo, come già chiarito si considerano cessioni anche i trasferimenti che avvengono a causa di successione o donazione. Quindi la norma in commento prevede che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni. Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione a detti OICR i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell'organismo, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Questi redditi sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni, al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ma non ancora riscossi. Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, per l'individuazione del valore fiscale delle partecipazioni, ai fini delle imposte dirette, occorre fare riferimento ai criteri previsti per i trasferimenti che avvengono per donazione. Per i trasferimenti di quote o azioni di OICR avvenuti a seguito di donazione, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta, si assume il valore delle quote o azioni risultante alla data di trasferimento delle medesime, in quanto è a tale data che si verifica l'effettiva fuoriuscita delle quote o azioni dal patrimonio del donante. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal donatario deve essere, invece, assunto il costo del donante, che va rettificato per tener conto di eventuali redditi di capitale tassati in capo al donante all'atto della donazione. Quindi, in sostanza, il donatario utilizzerà per le operazioni successive alla donazione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto a seguito di donazione, considerato che la donazione costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante che comporta, in linea generale, l'applicazione della ritenuta alla fonte sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante. Diversamente, per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il donatario utilizzerà il costo sostenuto dal donante. Pertanto, ai fini dell'individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito occorre far riferimento al valore che le stesse avevano in capo ai Trust alla data del trasferimento e, per i redditi diversi, occorre far riferimento al costo di sottoscrizione in capo ai Trust.