Agenzia delle Entrate - Risposta n. 512 dell’11 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 512 dell’11 dicembre 2019 che ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia. Come è noto le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa. Per cui l'applicazione di tale principio implica, in linea generale e fatte salve espresse eccezioni, che la tassazione dei relativi compensi deve essere effettuata nel periodo di imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti (o incassati) e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute (o pagate). A tale proposito, ai fini delle imposte sul reddito, in caso di prestazioni fatturate dal professionista in un periodo di imposta precedente rispetto a quello dell'incasso, l'importo delle fatture emesse non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo nel periodo di imposta della fatturazione, bensì in quello dell'effettivo incasso. Infatti, i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. In particolare, si prevede che questi soggetti, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Quindi, ai fini di differenziare il relativo trattamento tributario, ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento o ritenuta a titolo definitivo del 30 per cento, le disposizioni attribuiscono rilevanza alla circostanza che il soggetto che riceve i compensi sia o meno residente nel territorio dello Stato. Nel primo caso, infatti, la ritenuta del 20 per cento è effettuata a titolo di acconto e la tassazione definitiva del compenso sarà effettuata dal percettore in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di soggetto non residente, invece, la ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento esaurisce la pretesa tributaria.