Agenzia delle Entrate - Risposta n. 516 del 12 dicembre 2019 Con la risposta n. 516 del 12 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Sul punto, l’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 dispone che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo opera per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione. Quanto all'ammissibilità all'agevolazione degli importi riconosciuti al socio amministratore e ai consulenti "esterni", soci della società, a titolo di corrispettivo per l'attività di ricerca e sviluppo svolta a favore della società, occorre evidenziare che l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR. Il riferimento all'articolo 109 del TUIR è un criterio generale necessario per individuare il momento di effettuazione dell'investimento di imputazione per competenza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR. La disciplina agevolativa deve essere interpretata secondo principi che ne salvaguardino la natura di incentivo e le finalità di fare crescere gli investimenti in ricerca e sviluppo e che consentano un adeguato controllo sull'utilizzo dello strumento, prescindendo dalle regole applicabili in sede di determinazione del reddito di impresa ogni qualvolta la loro automatica estensione in ambito agevolativo possa alterare la funzione assegnata all'incentivo dal legislatore o dare luogo a ingiustificabili disparità di trattamento tra imprese. Nell’ipotesi di remunerazione delle spese sostenute per le attività poste in essere dal socio-amministratore e dai consulenti esterni/soci, con riconoscimento di quote di partecipazione al capitale sociale, secondo la fattispecie del cosiddetto work for equity, occorre evidenziare che ai fini dell'agevolazione in commento, l'effettiva remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci, pur costituendo, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l'attività di amministratore e compenso professionale, qualora dovessero ricorrere le condizioni di applicabilità, non può essere agevolato ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società.