Agenzia delle Entrate - Risposta n. 528 del 16 dicembre 2019 Con la risposta n. 528 del 16 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di data della fattura per le prestazioni di servizi e di sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura. L'art. 21 del decreto IVA dispone oggi con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019 che: - la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; - la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando che per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, c.d. riepilogativa differita. Quanto alle operazioni "interne che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che se anteriormente sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Quindi, rimangono impregiudicati i momenti di effettuazione dell'operazione e la documentazione: - se non è contestuale (entro le ore 24 del medesimo giorno) può avvenire nei 12 giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione; - in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Occorre evidenziare che la fatturazione riepilogativa differita è da intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta, posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. La mancata emissione della fattura nel termine, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta l'applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ossia, per ciascuna violazione: - fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro; - da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In proposito, occorre chiarire che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni formali, ossia tra le inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.