Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto gli avvisi bonari per la riscossione dell’imposta di bollo omessa sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio. Con il passaggio alla Camera, il decreto fiscale cambia anche la periodicità per il versamento in autoliquidazione del tributo nel caso in cui l’importo a debito non superi la soglia annua di 1.000 euro. In base all’art. 6 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, che sancisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, il tributo è dovuto sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro che riguardino operazioni esenti, escluse dalla base imponibile (ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972) o fuori campo IVA. Bollo sulle e-fatture: come si paga? Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche è disciplinato dalle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 che, relativamente ai documenti emessi dal 1° gennaio 2019, ha stabilito che il pagamento del tributo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (cfr. articolo 6 del DM 17 giugno 2014). Per il primo trimestre 2019 la scadenza era dunque fissata al 23 aprile (quest’anno il 20 aprile cadeva sabato); per il secondo trimestre al 20 luglio, per il terzo al 20 ottobre e per il quarto trimestre al 20 gennaio 2020. L’Agenzia delle Entrate rende nota l’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del contribuente, presente sul sito dell’Agenzia. Nel portale “Fatture e Corrispettivi” è inoltre a disposizione un apposito servizio che consente ai soggetti passivi IVA di verificare le modalità di calcolo e di procedere con il pagamento che può essere effettuato direttamente mediante il servizio stesso, con addebito su conto corrente bancario o postale del contribuente, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono elaborare il modello F24 anche autonomamente, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza: - 2521 per il primo trimestre, - 2522 per il secondo trimestre, - 2523 per il terzo trimestre, - 2524 per il quarto trimestre. La stessa risoluzione ha istituito i codici tributo 2525 e 2526 per il versamento di sanzioni e interessi in caso di eventuali omessi o ritardati pagamenti. Le novità del decreto Crescita Sul piano della riscossione del tributo, l’art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita) ha previsto che, in base alla verifica della natura e dell’importo dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate integri le fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio che risultino prive dell’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Ne consegue che l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente nell’area riservata del sito, può essere riliquidato dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni contenute nella fattura. Le modifiche del decreto fiscale A complemento di quest’ultima disposizione, secondo le modifiche previste dall’art. 17, D.L. n. 124/2019 si prevede che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, il contribuente riceverà una comunicazione telematica, con modalità da definirsi, con la quale verrà richiesto il pagamento dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta (ordinariamente pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Al pari di quanto previsto per gli avvisi bonari riguardanti le imposte dirette, l’IRAP e l’IVA, il mancato pagamento, entro i successivi 30 giorni dalla richiesta, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Le nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020. Doppia scadenza per il versamento Venendo alle novità approvate dalla Camera, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 17 del decreto, si introduce una doppia scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro. In un’ottica di semplificazione degli adempimenti si prevede infatti che l’obbligo di versamento del tributo possa essere assolto con due versamenti aventi scadenza semestrale, da effettuare rispettivamente: - entro il 16 giugno; - entro il 16 dicembre di ciascun anno. Effetti temporali La norma nulla dice in merito agli effetti temporali delle nuove regole rispetto alla determinazione della soglia annuale. Al riguardo è ragionevole ritenere che la periodicità del versamento possa già da subito considerarsi semestrale per tutti i soggetti che nel corso dell’anno non abbiano ancora superato la soglia di 1.000 euro, per tornare ad essere trimestrale una volta verificatosi tale superamento.