Pagamento delle tasse scolastiche, istituiti quattro codici tributo

La novità normativa apportata dal decreto crescita estende l’utilizzo del modello F24 per il versamento unitario e la compensazione di tali tributi, a partire dal 1° gennaio 2020

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019


Pagamento delle tasse scolastiche, istituiti quattro codici tributo
La novità normativa apportata dal decreto crescita estende lutilizzo del modello F24 per il versamento unitario e la compensazione di tali tributi a partire dal 1° gennaio 2020

L’articolo 4-quater, comma 1, del Dl n. 34/2019 ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione da effettuare tramite modello unificato F24.  Per effetto del comma 2 del citato articolo 4-quater, tale disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle tasse scolastiche previste dall’articolo 200, comma 1, Dlgs n. 297/1994:

– “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”
– “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”
– “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”
– “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Se è necessario indicare l’anno scolastico, va riportato in tale campo l’anno iniziale, per esempio per l’anno scolastico 2019-2020, bisogna indicare nel campo il valore 2019.

Come compilare il modello F24
La risoluzione, infine, precisa che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati:

– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 106/E/2019

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