Come di consueto, l’Agenzia delle entrate, il 20 dicembre 2019, ha pubblicato, sul proprio sito, le bozze del modello 730/2020 e relative istruzioni di compilazione. Il modello ha recepito le novità fiscali succedutesi negli ultimi mesi, tra cui quelle introdotte dalla legge di bilancio dello scorso anno e, più in generale, della manovra di fine anno 2019. Come già successo lo scorso anno, anche per quest’anno le novità non sono tantissime, ma non per questo sono irrilevanti. Tra quelle che spiccano maggiormente, si segnalano: - la possibilità concessa agli eredi di presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti; - le nuove detrazioni per il personale del comparto sicurezza e difesa, per le spese di riscatto della laurea e per quelle relative alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici; - i nuovi crediti d’imposta sport bonus e sulla bonifica ambientale. Premesso che la struttura del modello è rimasta sostanzialmente invariata, proviamo ad approfondire queste ad altre. Eredi del contribuente deceduto Oltre ai soggetti che tradizionalmente possono presentare il modello 730, da quest’anno possono fruire dell’assistenza fiscale, anche gli eredi del contribuente deceduto. Infatti, possono utilizzare il modello 730 gli eredi per presentare la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020. In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate ma non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede. Per le persone decedute successivamente al 23 luglio 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF. Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2019 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3. Dal punto di vista operativo, l’erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto, nel Frontespizio, deve: - barrare la casella “Rappresentante o tutore o erede”; - indicare il proprio codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede” (non occorre barrare la casella “Dichiarante”); - indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”; - barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto) e il codice fiscale dell’erede. Nel primo mod. 730: - barrare la casella “Dichiarante”; - barrare la casella "Deceduto" - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto; - riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Nel secondo mod. 730 è necessario: - barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore o erede”; - compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”. Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020. Rivalutazione dei redditi dei terreni Così come previsto lo scorso anno, per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta: - il reddito dominicale dell’80%; - il reddito agrario è rivalutato del 70%. I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30%. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata). Per l’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare. Cedola secca per i negozi Debutta nella dichiarazione dei redditi di quest’anno la tassazione con aliquota secca del 21% per i contratti di locazione stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, con superfice fino a 600 metri quadri. Si ricorda che il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare. Detrazione personale del comparto sicurezza e difesa Nel Quadro C, oltre al recepimento delle nuove disposizioni per i contribuenti residenti a Campione d’Italia, la principale novità consiste nella nuova sezione VI destinata ad accogliere la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa. Si ricorda che al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2018 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta, il cui importo non può essere superiore al limite fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2020). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il codice BO. Detrazione per il riscatto laurea e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica Nel Quadro E, dedicato, come di consueto, alle spese detraibili e agli oneri deducibili, nella Sezione III C - (righi da E56 a E59), quest’anno, oltre alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e l’IVA per acquisto abitazione classe A o B, vanno indicate le spese per il riscatto agevolato della laurea e/o l’installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Per questi oneri, così come per gli altri, spetta una detrazione d’imposta del 50%. Riguardo alla laurea, possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Invece, per quanto riguarda le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Nuovi crediti d’imposta Nel modello 730, al Quadro G, debuttano: - il credito d’imposta sport-bonus; - il credito d’imposta per bonifica ambientale. Per quanto riguarda il primo, si ricorda che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Invece, per la bonifica ambientale è previsto che per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. In entrami i casi, il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Quadro I e importi in compensazione Il modello 730 di quest’anno tiene conto delle nuove norme introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (D.L. n. 124/2019) in materia di compensazione dei crediti d’imposta. A tale proposito, se il contribuente sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2020 per pagare, mediante compensazione nel mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il mod. F24, occorre compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il modello F24 cartaceo è riservato ai contribuenti non titolari di partita Iva se non c’è utilizzo di crediti in compensazione. Altre novità Tra gli altri aspetti da considerare per non commettere errori, vanno segnalate le seguenti ulteriori novità: - non possono presentare il modello 730 coloro che possiedono redditi da pensione erogati da soggetti esteri e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; - i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche 2020; - nel 2019 sono considerati familiari fiscalmente a carico non solo, come di consueto, i familiari che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ma anche i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili; - il quadro D recepisce le novità in materia di tassazione degli utili di fonte estera, con particolare a quelli provenienti da soggetti localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato; - sempre nel quadro D, al rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere è stato previsto un nuovo codice (5) per indicare i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria.