È stata ulteriormente rettificata la normativa che minacciava di escludere dal campo dell’esenzione IVA tutta una serie di prestazioni didattiche ed educative che ad oggi sono presenti nell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. La Camera dei Deputati ha, infatti, approvato un emendamento al decreto fiscale, confermando l’esenzione d’imposta per “le prestazioni didattiche di ogni genere”, ma assoggettando a imponibilità IVA “l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1” (auto e camion). L’orientamento della Corte UE e i dubbi interpretativi Il tema di cui si discute è sorto a seguito della, ormai nota, pronuncia della Corte di Giustizia che ha precisato quale sia il perimetro applicabile all’esenzione IVA delle prestazioni didattiche. Secondo i giudici comunitari, infatti, l’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto istruzione specialistica che non ha, di per sé, lo stesso valore della trasmissione di conoscenze e competenze riguardanti un insieme ampio e approfondito di materie. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione previsto dall’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della direttiva IVA n. 2006/112 (C-449/17). Sul punto, tuttavia, occorre aggiungere come i Giudici del Lussemburgo abbiano specificato che l’esenzione IVA spetta a quelle prestazioni didattiche che riguardano “un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”. Sulla base di tale definizione, a parere dei Giudici comunitari, le lezioni di scuola guida rimarrebbero escluse dall’esenzione dell’imposta. Qualche dubbio in più rimaneva sulle altre “prestazioni didattiche di ogni genere”, che seppur non rientranti tra quelle educative, di istruzione scolastica e universitaria, non sono state citate nell’intervento della Corte di Giustizia. L’iter di modifica del decreto IVA In ragione di quanto esposto, il decreto fiscale 2020 ha modificato l’art. 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, al fine di allinearsi all’ordinamento europeo. Nella sua formulazione iniziale, tuttavia, l’intervento legislativo è parso fin troppo invasivo, assoggettando a imposta, non solo le lezioni delle autoscuole, ma anche tutte le c.d. prestazioni didattiche generiche che riguardano le attività d’insegnamento di ogni genere rese da organismi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che hanno una natura diversa dall’educazione scolastica o universitaria. Proprio per tali ragioni, l’intervento legislativo non è sembrato in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia, che, lo si ricorda, si è espressa solo sulle prestazioni d’insegnamento di guida e che anzi, in altre circostanze aveva, per esempio, considerato esenti IVA i corsi per l’insegnamento della lavorazione della ceramica e della terracotta (Corte di Giustizia 14 giugno 2017, C-445/05). Il Legislatore, pertanto, ha approvato un emendamento che modifica la formulazione dell’art. 32 del decreto fiscale, prevedendo, in pratica, che “l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1” è espressamente escluso dal novero delle prestazioni didattiche di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Restano esenti tutte quelle prestazioni generiche riguardo alle quali la Corte non si è pronunciata, come i corsi per l’insegnamento delle discipline sportive o le scuole di pilotaggio. La modifica della norma, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e che avrà effetto non retroattivo, investe, dunque, esclusivamente le scuole guida, “salvando” le altre prestazioni didattiche generiche.