Agenzia delle Entrate - Risposta n. 537 del 24 dicembre 2019 Con la risposta n. 537 del 24 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema valutazione anti-abuso di un'operazione attuata mediante una scissione parziale non proporzionale a seguito di cessione delle quote rivalutate. Nello specifico si tratta di operazioni preordinate a consentire di effettuare un passaggio generazionale a favore dei figli. Tuttavia, l’operazione non realizza alcun effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute. Tale operazione si pone perciò in contrasto con la ratio della rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni, consentendo di drenare liquidità dalla società acquirente, sub specie di recesso atipico, anziché applicare il regime impositivo della distribuzione delle riserve di utili, che caratterizza il recesso tipico, in tal modo realizzando un indebito vantaggio fiscale rappresentato dall'imposizione con regime fiscale sostitutivo anziché con il regime fiscale impositivo delle distribuzioni di riserve di utili. Quanto alla sostanza economica dell’operazione di recesso atipico, questa consente il conseguimento dell’indebito risparmio d'imposta mediante l'utilizzo di uno strumento giuridico che appare conforme a normali logiche di mercato, essendo direttamente finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo economico cui la medesima operazione è preordinata. Per tale motivo si ritiene che non si tratti di una fattispecie abusiva, dal momento che, in presenza di un'operazione conforme a normali logiche di mercato (nel caso in esame recesso atipico) in relazione al raggiungimento di un obiettivo economico (concentrazione del controllo totalitario delle partecipazioni cedute in capo alla società che andrà a scindersi), l'amministrazione finanziaria non può sostituire la stessa con un'operazione altrettanto conforme a normali logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa, essendo ciò vietato dallo Statuto dei diritti del contribuente.