L’art. 1, commi 691 e 692, della legge di Bilancio 2020 introducono alcune modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014. Le novità riguardano: - l’introduzione di una nuova condizione di accesso per la quale il contribuente, nell’anno precedente, non deve aver sostenuto spese per personale dipendente per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi; - l’inclusione del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria; - la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per coloro che adottino facoltativamente la fatturazione elettronica; - il ripristino della condizione di incompatibilità per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro. Accesso ristretto al regime forfetario Focalizzando l’attenzione su quest’ultima condizione di incompatibilità, l’art. 1, comma 692 della legge di Bilancio 2020 reintroduce nel comma 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014 la lettera d-bis), che era stata dapprima introdotta dalla legge di Bilancio 2016 e successivamente abrogata dalla legge di Bilancio 2019. La norma preclude la possibilità di applicazione del regime forfetario per i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito “redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi [ ...], eccedenti l’importo di 30.000 euro”. La verifica della soglia Nel limite di 30.000 euro vanno considerate eventuali pensioni percepite dal contribuente, le quali si considerano a ogni effetto redditi da lavoro dipendente. La conclusione è la medesima anche per le somme percepite a titolo di pensione riferibili ad annualità pregresse come nel caso, ad esempio, del riscatto volontario del trattamento di fine rapporto depositato presso un fondo pensione, come tale soggetto a tassazione separata. La verifica del suddetto limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Sul piano letterale la norma si limita a precisare che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è “cessato”, senza nulla aggiungere in merito alle cause di tale cessazione. In considerazione della genericità dell’indicazione dovrebbero rientrare nella casistica tanto le cessazioni per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio, licenziamento) quanto il caso delle dimissioni. La verifica sull’eventuale superamento della soglia deve essere riferita all’anno precedente a quello in cui si valuta la possibilità di accedere al regime forfetario, senza che a tal fine possa in alcun modo rilevare un evento verificatosi in un periodo d’imposta successivo. Come chiarito in passato dall’agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 10/E del 4 aprile 2016), il limite rileva nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Tale indicazione è coerente con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di un’agevolazione fiscale. Il ripristino della condizione di incompatibilità comporterà che molti contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime forfetario non lo potranno più applicare il prossimo anno in caso di titolarità di redditi superiori alla predetta soglia. Ad esempio Se nel 2019 un lavoratore ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a 35.000 euro, derivanti da un unico rapporto lavorativo, l’applicazione del regime forfetario risulterà preclusa già nel 2020. In caso di superamento del limite di 30.000 euro, l’esclusione dal regime forfetario si verifica a decorrere dal periodo d’imposta successivo rispetto al verificarsi di tale evento. Ad esempio Se, dopo aver aperto la partita IVA nel 2020, il contribuente avviasse nel medesimo anno un nuovo rapporto di lavoro dipendente, percependo redditi ad esso afferenti in misura pari a 50.000 euro, l’applicazione del regime forfetario per l’attività autonoma cesserebbe dal periodo d’imposta 2021, con conseguente obbligo, a partire da tale anno, di applicare il regime ordinario con esercizio della rivalsa IVA e assoggettamento dei compensi a ritenuta d’acconto. Da ultimo si evidenzia che il riferimento della norma alla soglia limite di 30.000 euro per l’applicazione del regime forfetario da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati è scollegata da ogni vincolo di prevalenza reddituale. La possibilità di applicare il regime forfetario da parte dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, che intendano esercitare anche un’attività in forma autonoma, infatti, è sempre possibile a condizione che i relativi redditi da lavoro dipendente non eccedano il limite di 30.000 euro.