Tra le tante novità della legge di Bilancio 2020 vi sono anche importanti misure agevolative per l'agricoltura e il mondo dell'imprenditoria di questo settore: nuovi esoneri contributivi per chi apre un'impresa nel 2020, spazio alle donne imprenditrici di aziende agricole, nuovi fondi per la competitività delle imprese agricole e per lo sviluppo di tecnologie innovative. Una svolta tutta green nella legge di Bilancio 2020. Ma non finisce qui: la manovra contiene misure per l'accrescimento del settore che opera nel campo della sostenibilità ambientale (green new deal) e disposizioni per favorire il Piano Made in Italy, con una particolare attenzione ai prodotti agricoli. In questo scenario, il legislatore non poteva dimenticarsi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali concedendo loro una proroga dell'esenzione dei loro redditi che allungasse in termini temporali la misura già disposta a suo tempo dalla legge di Bilancio 2017. Ci sarà quindi tempo sino al 2020 per fluire dell'esenzione sui redditi dei terreni e godere dell'imponibilità degli stessi nella misura del 50% per l'anno 2021. La normativa previgente L'esenzione dei redditi dei terreni era già stata prevista dall'art. 1, comma 44, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che esentava, in via transitoria, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 i redditi a favore delle persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - che producevano redditi dominicali e agrari. L'agevolazione prevista disponeva per il citato triennio la non concorrenza di tali redditi dalla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali. Il beneficio era riservato ai seguenti soggetti: - coltivatori diretti; - imprenditori agricoli professionali (IAP); - società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari, come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2017, paragrafo 9. Nota bene Erano invece esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che optavano per la determinazione del reddito su base catastale, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, poiché il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, qualificato tale in capo alle società dal D.M. n. 213/2007. La novità della legge di Bilancio 2020 La tassazione delle imprese agricole, anche in questa legge di Bilancio, ha ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore avvalorando il presupposto che l'agricoltura svolge una significativa azione di presidio del territorio. In particolare, è stata disposta la rimodulazione e proroga dell'agevolazione già riservata ai coltivatori diretti e agli IAP. Nello specifico, le novità sono dettate nell’art. 1, comma 183 della legge di Bilancio 2020 che dispone: - per il 2020 la proroga dell'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari prodotti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti (IAP); - per il 2021 la ridefinizione della tassazione, con la previsione che i redditi dominicali e agrari dei soggetti sopracitati, iscritti nella previdenza agricola, concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50%. A chi spetta l’esenzione Con riferimento al perimetro applicativo dell’esenzione, è opportuno ricordare in prima battuta la definizione di imprenditore agricolo fornita dall'art. 2135 c.c., così come modificata dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n.228/2001, che considera tale "colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". In secondo luogo, è doveroso citare quella - specificamente prevista, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 - di imprenditore agricolo professionale: ovvero colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., siano in possesso dei seguenti requisiti: - nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari); - per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. Fatta questa premessa, il profilo soggettivo cui l'esenzione è dedicata delinea due figure cardine del mondo agricolo: - il coltivatore diretto, ovvero colui che in prima persona è dedito alla lavorazione del fondo e alla cura e allevamento del bestiame; - l'imprenditore agricolo professionale, ossia lo IAP, come definito di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritto nella previdenza agricola. I soggetti che possono fruire della proroga (ovvero dell'esenzione anche per il 2020) sono le persone fisiche e i soci di società semplice in possesso della qualifica professionale di coltivatore diretto o IAP. Il requisito necessario per la fruizione del beneficio è che questi soggetti siano iscritti alla previdenza agricola. Nota bene Anche per il 2020 l'esenzione non si applica ai soci delle società agricole di persone, poiché il reddito dei terreni afferisce alla categoria di reddito d'impresa, anche se si è optato per il reddito agrario, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006. Tipologie di reddito e tassazione Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario e al proprietario del terreno ovvero al titolare di altro diritto reale spettano entrambi, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il TUIR suddivide i redditi fondiari. Con riferimento al perimetro applicativo dell’esenzione triennale, adesso prorogata al 2020 dalla legge di Bilancio 2020, è opportuno ricordare la differenza fra le due tipologie di reddito: - il reddito dominicale è quello attribuibile al proprietario del terreno o al titolare del diritto reale di godimento; in pratica esso è rappresentato dalla quota di prodotto imputabile al capitale fisso, al lordo delle imposte; - il reddito agrario è attribuito al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti a prescindere che egli sia proprietario, titolare del diritto reale di godimento o affittuario. Esso è la remunerazione di lavoro e del capitale investiti. Nell'ordinamento tributario l'esistenza delle due tipologie di reddito associate ai terreni dipende dal fatto che su di essi può essere svolta un'attività agricola e, dunque, occorre separare il reddito prodotto per il possesso dell'immobile da quello derivante dall'esercizio dell'attività stessa. Per inquadrare la tassazione afferente al reddito dei terreni è opportuno ricordare che la disciplina delle società agricole disposta dal D.Lgs. n. 99/2004 è stata ridefinita dall'art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, con un diverso ambito soggettivo e un sistema di imposizione fiscale di vantaggio. I requisiti previsti per la società agricola (art. 2, D.Lgs. n. 99/2004) sono: - oggetto sociale: esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.; - ragione o denominazione sociale: deve contenere l’indicazione di “società agricola”. Con riferimento all’attività agricola svolta dall’imprenditore individuale, secondo quanto disposto dal TUIR, l'imprenditore agricolo produce un reddito fondiario - quindi agrario, ovvero calcolato su base catastale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e ss. TUIR - se tratto esclusivamente dall’attività agricola esercitata nei limiti stabiliti dalla legge ovvero afferisce a quella “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”. Quando i redditi superano “i limiti della potenzialità del terreno” si considerano produttivi di "reddito di impresa", secondo la normativa vigente in materia (art. 55 e ss. TUIR). Con la legge Finanziaria 2007 l’applicabilità del regime di tassazione è stata poi ridefinita come segue: a) su base catastale, quale regime naturale di tassazione, per: - l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore agricolo; - le società semplici; - gli enti non commerciali; b) su base catastale, mediante opzione, per i seguenti soggetti: - società di persone - società a responsabilità limitata - cooperative che rivestono la qualifica di società agricole, ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004. Questa distinzione "fiscale" permette di individuare meglio le fattispecie escluse dall'esenzione.