Sisma Centro Italia: precisazioni sulla ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi

L'INAIL ha fornito alle strutture centrali e territoriali precisazioni in merito alla ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi, nella misura del 40%, a partire dal 15 gennaio 2020

Con l’istruzione operativa del 14 gennaio 2020, l’INAIL chiarisce che i premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo decorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/2016.
Con l’art. 8, co. 2 bis, del d.l. 123/2019 (convertito con l. 156/2019) è stato stabilito che la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese e dei professionisti è possibile con l’applicazione degli aiuti de minimis, se rientrano nel massimale previsto, e, per la parte eccedente, degli aiuti di Stato. Per la concessione di questi ultimi, è richiesta un’istruttoria delle domande di aiuto di Stato e la verifica della sussistenza delle condizioni descritte con riguardo ai costi ammissibili.

L’INAIL, quale soggetto concedente, è tenuto ad interrogare preventivamente il Registro nazionale aiuti, come condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti, al fine di effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti sia di Stato sia de minimis. Per questi ultimi, dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

In attesa dell’implementazione del Registro nazionale aiuti e dei chiarimenti che saranno eventualmente forniti dai competenti Ministeri, le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%, seguendo le modalità indicate nella circolare 28/2019. Successivamente, sarà predisposta la domanda per la richiesta di ammissione all’aiuto di Stato e all’aiuto de minimis, che dovrà essere trasmessa, in assenza di uno specifico servizio online, tramite Pec. In deroga alla regola generale, per la concessione degli aiuti la sede INAIL competente per territorio non è quella dove risiede la sede legale del soggetto assicurante, ma quella operativa/dei lavori e cioè quella della posizione assicurativa territoriale (PAT).

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