Arriva un nuovo credito d’imposta a beneficio degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, sulle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati. Lo ha previsto il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (art. 22, D.L. n. 124/2019). La disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzata ad incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili nelle operazioni verso i consumatori finali e fa da contrappeso alla revisione del limite di utilizzo del contante, prevista dal decreto fiscale, con l’abbassamento della soglia da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. In cosa consiste l’agevolazione L’art. 22, comma 1, del decreto fiscale stabilisce che l’agevolazione è pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973. Si tratta delle carte di pagamento emesse da banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio nonché di ogni altro operatore finanziario. Durante l’iter di conversione del decreto, nella norma è stato introdotto il comma 1-bis che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante “altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili”. Il comma 2 della norma stabilisce che il credito d’imposta maturerà per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020. Restano quindi escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA. Il credito d’imposta spetterà agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Come utilizzare il credito d’imposta Per quanto concerne le modalità di utilizzo dell’agevolazione, il credito d’imposta sarà spendibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Il credito dovrà inoltre essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Per espressa previsione il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Esso inoltre è irrilevante ai fini del computo delle soglie di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate L’art. 22, comma 5, introdotto durante l’esame parlamentare, ha infine posto in capo agli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento tracciabili l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta con apposita comunicazione, i cui termini, modalità e contenuto saranno stabiliti con un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione in legge del decreto è stato altresì previsto che la Banca d’Italia, con apposito provvedimento, definisca le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari dovranno trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate.