Il modello 730/2020 e relative istruzioni di compilazione sono ufficiali. Infatti, nella giornata del 15 gennaio 2020, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento di approvazione della modulistica da utilizzare quest’anno per dichiarare i redditi 2019. A dire il vero non ci sono veri e propri stravolgimenti, ma non mancano alcune novità che meritano di essere analizzate per consentire una corretta compilazione del modello, che verrà reso disponibile, in versione precompilata, dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile. Proviamo, dunque ad approfondire alcune delle novità, ricordando che il calendario di presentazione, per quest’anno, resta confermato alle consuete scadenze (data ultima per la presentazione, 23 luglio 2020). Cedolare secca sui negozi Anche se ha avuto vita breve, essendo applicabile solo nel 2019, nel modello di quest’anno trova spazio anche la tassazione con aliquota secca del 21% dei canoni di locazione degli immobili classificati nella categoria C/1 (Negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente (art. 1, comma 59, legge n. 145/2018). Pertanto, tale reddito, in alternativa al regime ordinario di tassazione secondo le consuete regole IRPEF, può essere tassato in via sostitutiva, con l'aliquota del 21%. Il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Inoltre, è possibile optare per la cedolare secca: - per le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulate con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale (risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E); - in caso di comproprietari di immobili, persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa o arti e professioni (risposta a interpello 18 luglio 2019, n. 268); - per i negozi, il cui contratto di locazione prevede un canone variabile (risposta a interpello 23 agosto 2019, n. 340). L’impatto nel modello 730/2020 è sul quadro B, anche se, è bene ribadirlo, non cambia sostanzialmente la modalità di compilazione e liquidazione dello stesso. Pertanto, valgono le stesse regole applicate in caso di opzione per la cedolare secca su immobili ad uso abitativo, cui si rimanda. Lezioni private Un’altra novità della dichiarazione di quest’anno consiste nella tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti. A tale proposito, si ricorda che - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% (art. 1, commi 13-16, legge n. 145/2018). L’imposta sostitutiva va calcolata compilando il quadro RM del modello Redditi PF 2020 e va versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF con i codici tributo indicati nella risoluzione 12 aprile 2019, n. 43/E. È comunque sempre possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. In questo caso, è possibile utilizzare anche il modello 730. In particolare, il contribuente che sceglie di tassare nel modello 730 i compensi, deve compilare il quadro D, rigo D5, identificando tali compensi con il codice 5. Inoltre, gli importi dei versamenti degli acconti dell’imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le consuete istruzioni fornite per l’esposizione degli acconti IRPEF. Riscatto laurea e bonus su colonnine di ricarica Nel quadro E, dedicato alle spese detraibili e agli oneri deducibili, le novità non sono tante. Accanto alle ormai consuete proroghe dei bonus edilizi, che, di fatto, non presentano novità rispetto allo scorso anno, nella Sezione III C (righi da E56 a E59), quest’anno vanno indicate anche le seguenti spese che possono beneficiare della detrazione d’imposta del 50%: - per il riscatto agevolato della laurea: possono fruire del riscatto agevolato coloro che - al 31 dicembre 1995 - non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso. La detrazione si calcola sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo; - per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici: la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. L’agevolazione riguarda le infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Sport bonus e credito d’imposta per le bonifiche ambientali Con riferimento ai crediti d’imposta, da indicare nel quadro G, le novità sono date da: - sport-bonus: riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, per le quali spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi; - credito d’imposta per bonifica ambientale: si tratta del bonus, riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile e ripartito in tre quote annuali di pari importo, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Altre novità da ricordare Chiaramente le novità del modello non si esauriscono qui. Tra le altre modifiche al modello 730/2020 si segnala: - la possibilità di compilare il modello 730 anche da parte degli eredi; - la possibilità di essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili; - il divieto di utilizzo del modello 730 per i pensionati che rientrano in Italia e si stabiliscono nel Mezzogiorno; - la nuova detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa. Attenzione alle compensazioni Infine, vale un’ultima, ma importante avvertenza: da quest’anno è necessario tener conto delle nuove norme introdotte dal decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) in materia di compensazione dei crediti d’imposta. Infatti, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita IVA che no) che vogliono compensare crediti d’imposta nel modello F24, vige l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega. Il modello F24 cartaceo resta riservato solo ai contribuenti non titolari di partita IVA se non c’è utilizzo di crediti in compensazione.