Con il provvedimento n. 8932/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente approvato la Certificazione unica CU/2020, relativa all’anno d’imposta 2019. Il modello deve essere trasmesso entro: - il 9 marzo 2020 (il termine ordinario è previsto per il 7 ma quest’anno cade di domenica), con riferimento a tutti i redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata; - il 2 novembre, ovvero entro la scadenza per l’invio del Modello 770/2020. Rimane ferma in ogni caso la scadenza del 31 marzo per la consegna della CU al percipiente dei redditi dichiarati secondo le modalità previste. Con la Certificazione Unica il sostituto d’imposta è tenuto ad attestare: - l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; - i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; - i compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi; - le somme erogate a seguito di procedure di esproprio; - i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973; - le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma; - i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi); - le relative ritenute di acconto operate; - le detrazioni effettuate. La Certificazione Unica 2020 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2020 fino all’approvazione di una nuova certificazione. Soggetti obbligati Con riferimento al periodo d’imposta 2018 i sostituti d’imposta sono obbligati ad elaborare le Certificazioni uniche (CU) che contengono: - i dati relativi ai redditi erogati, alle ritenute operate e all’inquadramento contributivo del rapporto di lavoro; - i compensi e le provvigioni erogate e le relative ritenute con riferimento ai lavoratori autonomi. Obbligati all’adempimento sono anche: - le Amministrazioni dello Stato che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973; - i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL, e/o che nel periodo d’imposta 2018 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPS o premi assicurativi dovuti all’INAIL. I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro. Novità del modello 2020 Le principali novità rinvenibili nella Certificazione unica 2020 riguardano l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, la fattispecie di non coincidenza dell’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit e la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal D.L. n. 4/2019. Campione d’Italia Nella CU 2020 è stata introdotta un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La L. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia. Nel modello è stata inserita un’apposita sezione divisa a sua volta in due parti: nella prima dovranno confluire il compenso al lordo della riduzione, mentre nella seconda il compenso netto percepito dal contribuente non a Campione d’Italia con la precisazione che quest’ultimo risulta essere già incluso nel reddito dichiarato ai punti da 1 a 5 della sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”. Ripresa dei versamenti sospesi per calamità naturali Sono stati previsti ulteriori codici dedicati ai sostituti di imposta che vengono incaricati dai lavoratori dipendenti di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute. La ripresa dei versamenti deve avvenire entro il 15 gennaio 2020 oppure in 120 rate a partire dalla stessa data. Premi di risultato Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. I lavoratori del settore privato possono optare per sostituire il premio di risultato con il sostenimento dell'onere per il riscatto da parte del datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l’onere sostenuto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente. Da quest’anno, inoltre, nella CU viene gestita l’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito in credito welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l’opzione viene effettuata l’anno precedente rispetto all’anno in cui il premio viene utilizzato. In corrispondenza di ciascuno dei periodi di imposta in cui viene fatta l’opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i punti da 571 a 621. Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto d’imposta dovrà rilasciare una CU compilando la sezione “Benefit relativi ad anni precedenti”. In particolare, nel punto 631 dovrà essere indicato l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, mentre nel punto 632 l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fini assistenziali. Esposizione misure di welfare La conversione del premio di rendimento in benefit trovare esplicita evidenziazione nella Cu nei campi da 571 a 581: tutti gli importi di premio oggetto di conversione, anche in relazione alla quota eventualmente sostituita con contributi alla previdenza complementare e alle casse sanitarie, pur essendo questi ultimi oggetto di separata evidenziazione. Il nostro ordinamento prevede misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se effettuate in misura superiore ai limiti di deducibilità dal reddito (rispettivamente euro 5.164,57 e 3.615,20). In termini di modalità di esposizione, la CU 2019 accoglie al punto 574 e 584 l’ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, con la precisazione che tale importo: - è incluso nell’ammontare totale del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit di cui al punto 573 (e 583); - non deve essere indicato al punto 412 che accoglie l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, già dedotto dal reddito imponibile e non collegato al premio di rendimento. Analoghe modalità di compilazione devono essere seguite in caso di sostituzione del premio con contributi ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir, avendo cura di indicare il relativo importo al punto 580 (e 585). Inoltre, nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi a casse sanitarie non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all’ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile. L’importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata non deve essere riportato nel punto 441. Sanzioni per omessa trasmissione Il termine di scadenza fissato al 9 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione unica relativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel modello 730/2020 precompilato. Le Certificazioni uniche 2020 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il modello 770/2020, senza l’aggravio di alcuna sanzione. L’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU 2020 è punita con una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione con il limite massimo di 50.000 euro. Nessuna sanzione è invece prevista nel caso in cui la certificazione unica errata, sia corretta e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33, per singola certificazione, entro il limite massimo di 20.000 euro. Come cambiano le scadenze dal 2021 A partire dal 2021, il Decreto fiscale 2020 ha previsto la rimodulazione del calendario degli adempimenti relativi all’assistenza fiscale legati alla presentazione del mod. 730 da parte dei contribuenti e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle relative certificazioni. In particolare, è stato previsto che: - il modello precompilato sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile; - il termine ultimo per la presentazione del modello è fissato al 30 settembre; - il 16 marzo costituirà il termine ultimo per la trasmissione della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e la consegna ai lavoratori.