Il D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto - dal 1° gennaio 2020 - l’obbligo, per tutti i soggetti che operano nel commercio al dettaglio e in attività assimilate, di cui all’art. 22 del decreto IVA, l’obbligo di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevutie di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei soggetti esonerati, contenuto nel D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, non ha fornito indicazioni particolari per i contribuenti minimi e forfettari. Al contrario, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, pone “una regola di ordine generale - che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere - in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri” (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 47/E/2019). Anche le partite IVA con un reddito inferiore a 65.000 euro, pertanto, sono tenute all’emissione di scontrini elettronici, nonché di fattura, se il cliente ne fa richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In tal caso, la fattura può essere sia cartacea che elettronica e deve riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento. Modalità operative Per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione dei dati sui corrispettivi, i contribuenti forfettari sono tenuti a dotarsi di un registratore telematico (RT), ossia di un registratore di cassa in grado di connettersi a Internet, produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti, memorizzare in modo sicuro il corrispettivo e, infine, trasmettere telematicamente il tracciato XML all’Agenzia delle Entrate. Al momento della chiusura giornaliera di cassa l’RT, in automatico, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle Entrate. Per chi acquista un nuovo registratore telematico è previsto un credito di imposta, scomputabile direttamente dal modello F24, pari al 50% del costo del registratore, con un massimo di 250 euro. Il costo del registratore telematico, inoltre, è deducibile dal reddito dell’impresa attraverso la procedura dell’ammortamento. In alternativa, è possibile adeguare un registratore di cassa già in uso, qualora si tratti di un modello recente. In questo caso, il credito di imposta è applicabile con un massimale di 50 euro. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, messo a disposizione un servizio per la predisposizione dei documenti di vendita, con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa. Si tratta di una procedura web denominata “Documento commerciale online” presente nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi”, per la quale è necessario: - effettuare l’accesso all’area dedicata personale (attraverso le credenziali SPID, i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure la Carta nazionale dei servizi); - procedere alla compilazione del documento commerciale, indicando i dettagli dell’operazione (descrizione dei beni ceduti o prestazioni rese, distinta indicazione di imponibile e IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, indicazione eventuale sconto, indicazione degli importi pagati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora pagati); - procedere alla generazione del documento commerciale (non fiscale) in formato PDF; - far scegliere al cliente la modalità del rilascio (cartaceo, via mail, MMS, Whatsapp, etc.); - procedere alla memorizzazione e al conseguente invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione. I corrispettivi elettronici devono essere memorizzati singolarmente e giorno per giorno e devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’art. 12, comma 1, legge n. 413/1991, e al D.P.R. n. 696/1996) e gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 633/1972). Dal 1° gennaio 2020, pertanto, non sono più obbligatori scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. E-fattura: un’alternativa da valutare L’emissione di fattura elettronica per ogni singola operazione permette di superare la certificazione telematica dei corrispettivi. Per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali e che si siano già attrezzate per la predisposizione di fatture elettroniche, pertanto, potrebbe risultare più conveniente valutare di rilasciare fatture elettroniche per ciascuna operazione effettuata e nei confronti di tutti i clienti. In questo modo, infatti, è possibile evitare sia l’acquisto del registratore telematico che l’utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate. Sanzioni La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o la memorizzazione o trasmissione degli stessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 (art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2). In particolare, è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. Nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi), è inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa. Moratoria sino al 30 giugno 2020 Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati (per i forfetari, dunque, sino al 30 giugno 2020) le sanzioni non trovano applicazione se l’invio avviene comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.