Sono anni che si parla a vuoto della riduzione delle aliquote dell’imposta personale sui redditi, incidendo sulla cosiddetta tax expenditure, cioè mediante allargamento della base imponibile, riduzione delle deduzioni fiscali e limitazione delle detrazioni di imposta. Puntualmente ogni legge di Bilancio inventa invece nuove deduzioni o detrazioni, che vengono ampiamente reclamizzate quando sono introdotte e cadono nel silenzio quando non vengono rinnovate in un anno successivo. Un caso emblematico aveva interessato la detraibilità totale degli abbonamenti per il trasporto urbano, che aveva vissuto solo per un anno: quando ci si accorge che non era stata prorogata, contribuenti e consulenti avevano già raccolto e fotocopiato inutilmente le ricevute degli abbonamenti dell’anno successivo. Bonus facciate con elementi critici Ci occupiamo in questo contributo di un nuovo interessante onere detraibile, introdotto con la legge di Bilancio 2020, e precisamente dai commi 219 a 223 (il comma 224, richiamato all’interno dei commi suddetti è una mera norma di copertura finanziaria). L’agevolazione nasce come temporanea, in quanto viene disposta solo per il 2020. Da qui la necessità di conoscere al più presto quali siano esattamente le condizioni per il riconoscimento di questa detrazione, tanto più che esiste in questo ambito una serie di fattori limitanti. In particolare, si rende necessaria una notifica all’ufficio tecnico comunale, di regola sotto forma di SCIA. Occorre al riguardo individuare esattamente la tipologia dell’intervento utilizzando le tabelle del D.Lgs. n. 222/2016. In molti casi occorre anche rispettare le procedure di tutela ambientale e paesaggistica, in relazione al vincolo esistente sull’edificio o all’inquadramento paesaggistico. Un altro elemento di criticità riguarda la disponibilità - sicuramente limitata - dei ponteggi necessari per intervenire sulla facciata, il cui noleggio rappresenta un elemento percentualmente rilevante del costo dell’intervento. Oltre agli oneri per l’installazione di impianti anti-intrusione e all’assicurazione per i furti (casi realmente accaduti). Qualificazione dell’intervento come “recupero o restauro” Veniamo alla nuova norma fiscale. Dispone il comma 219 che per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Non vi sono particolari problemi ad individuare la localizzazione dell’edificio nel centro storico (zona A) o in quello abitato (zona B): è sufficiente l’accesso all’ufficio tecnico comunale, per consultare la mappa dello strumento urbanistico generale, chiamato - in quelli più recenti - PGT, Piano di Governo del Territorio. Qualche problema potrebbe venire dalla qualificazione dell’intervento come “recupero o restauro”, cioè un intervento di grado superiore rispetto alla manutenzione ordinaria o straordinaria (si vedano le definizioni nell’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia - D.P.R. n. 380/2001), ma la norma espressamente cita la possibile limitazione alla pulitura o tinteggiatura esterna. Occorre a questo punto completare la definizione con quanto previsto al comma 221: sono agevolati al 90% esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (quindi non sui serramenti, per i quali rimangono ferme le agevolazioni per il risparmio energetico), su balconi o su ornamenti e fregi. Perplessità sulla nozione di facciata “esterna” Il dubbio più rilevante, che necessita di essere chiarito rapidamente, riguarda la nozione di “facciata esterna”. L’aggettivo “esterna” ricorre due volte nella norma, secondo cui l’intervento deve: - riguardare la pulitura o tinteggiatura esterna. Qui il termine è del tutto ridondante e privo di significato: se si parla di facciate nessuno avrebbe mai pensato di tinteggiare una parete interna, cioè i locali di abitazione; - essere finalizzato al recupero o restauro della facciata esterna. Questa definizione suscita invece notevoli perplessità. Sarebbe stato sicuramente più chiaro parlare di facciata e basta: la qualificazione come esterna potrebbe infatti dar luogo a interpretazioni restrittive. Immaginiamo, per iniziare, i tipici edifici di città in allineamento con la strada, eventualmente arretrati dal solo marciapiede. Questi edifici hanno una facciata esterna, cui corrisponde una facciata interna, cioè dal lato opposto del fabbricato, così come sono interne le facciate parallele dei corpi che si affacciano su uno o più cortili, e che non si possono vedere dall’esterno. L’interpretazione più restrittiva direbbe che l’agevolazione riguarda solo la facciata su strada, in quanto la norma nasce nell’ambito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il ministro Dario Franceschini aveva scritto su Twitter che questa deve qualificarsi come “una norma coraggiosa che renderà più belle le città italiane”. In questo contesto la tinteggiatura di quelle che abbiamo sopra individuate come “facciate interne” non apporta nulla a questo obiettivo. Quello fatto sopra è l’esempio più semplice, ma ci sono altri casi in cui la facciata non è visibile dalla strada, come quando il terreno è in rilevato e l’edificio si trova in posizione arretrata. Qui però rischiamo di cadere nei cavilli e nell’assurdo: ci sono casi concreti di case nascoste da quinte di siepi o di alberi, che vengono poi in vista dall’esterno se il proprietario - specie se nuovo - decide di abbatterle per avere più luce o per utilizzare l’area. Beneficiano o no della detrazione? Ovvio che non si può spaccare un capello in quattro, ma le norme agevolative non ammettono interpretazioni estensive. Se qualcuno ha scritto “facciata esterna” o non sapeva quello che scriveva o aveva qualcosa in mente. Abbiamo cercato in tutti gli atti preparatori della norma, sino al dossier preparato il 17 dicembre 2019 dal servizio studi del Parlamento: “Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente”, ma questa definizione non viene mai declinata. Cedibilità della detrazione La detrazione va ripartita in dieci anni e al riguardo si aspetta un chiarimento sulla cedibilità della detrazione da parte degli “incapienti” o di chi vuole limitare l’esborso immediato. Nessun dubbio per il richiamo al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, relativo alla documentazione per gli interventi di recupero edilizio. Occorre utilizzare lo speciale bonifico “parlante”, notificare l’inizio del lavoro all’azienda sanitaria locale, facendo attestare l’esecuzione dei lavori di entità superiore a 51.645,69 euro da un tecnico iscritto nell’albo degli ingegneri, architetti o geometri.