Il Consiglio dei Ministri n. 26 del 29 gennaio 2020 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Il testo modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati. La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. Per meccanismo transfrontaliero si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichino alcune condizioni. Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle Entrate gli intermediari e il contribuente. Se il meccanismo transfrontaliero riguarda più intermediari, l’obbligo di comunicazione delle informazioni spetta ad ognuno dei soggetti coinvolti. In ogni caso, l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione: - se prova che le informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero sono comunicate da altro intermediario; - per le informazioni che riceve dal proprio cliente o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. Comunque queste comunicazioni se poste in essere per le finalità previste dal decreto e in buona fede non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative; - qualora dalle informazioni può emergere una responsabilità penale. L’obbligo di comunicazione spetta al contribuente in caso di assenza di un intermediario. Anche in questo caso il contribuente è esonerato dall’obbligo di comunicazione qualora dalle informazioni può emergere una responsabilità penale. Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi, comunque il silenzio dell’Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero non implica l’accettazione della validità o del trattamento fiscale del meccanismo. I dati da comunicare Il decreto legislativo prevede che siano oggetto di comunicazione i dati che riguardano: - l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati; - gli elementi distintivi del meccanismo transfrontaliero; - una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero; - le norme nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione; - il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo di comunicazione; - l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati; - l’identificazione di qualunque altro soggetto parzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché dalle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile. Le comunicazioni devono avvenire da parte degli intermediari entro trenta giorni: - dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione; - dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Nei meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all’Agenzia delle Entrate ogni tre mesi una relazione periodica per aggiornale le informazioni, diventate disponibili dopo la comunicazione o dopo la presentazione dell’ultima relazione. Mentre il contribuente deve trasmettere le informazioni entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall’intermediario esonerato circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico. Comunicazione una tantum Intermediari e contribuenti sono obbligati alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto 2020 con riferimento alle informazioni relativi ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il primo luglio 2020. L’Agenzia delle Entrate deve trasmettere alle autorità competenti delle giurisdizioni estere e degli Stati membri dell’UE le informazioni sui meccanismi transfrontalieri che sono oggetto di comunicazione.