La Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 184 e ss.) ha ridisegnato il quadro delle agevolazioni finalizzate agli investimenti e all’informatizzazione/automazione dei processi produttivi introducendo, in luogo dei tradizionali super-ammortamenti e iper-ammortamenti, un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (pari al 6% del costo) e per quelli “Industria 4.0” (dal 20 al 40% del costo, ovvero 15% per i beni immateriali). Questi crediti, tanto quanto gli altri di natura agevolativa da indicare nel quadro RU, non subiranno il nuovo “blocco” previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 124/2019, che ora obbliga ad una preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” di crediti nel modello F24 di importi superiori a 5.000 euro annui. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha confermato che detti crediti potranno essere utilizzati in compensazione anche prima della presentazione del modello REDDITI del periodo di imposta di riferimento, risultando quindi utilizzabili in compensazione F24, solo tramite i servizi telematici, già dal primo giorno del periodo di imposta a partire dal quale il credito diventerà fruibile. Nel caso degli investimenti in beni materiali “generici”, i crediti saranno utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile dal 2021) mentre, per gli investimenti nei beni “4.0”, l’utilizzo sarà possibile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Per i beni materiali (sia “generici”, che “4.0”) spettano in cinque quote annuali di pari importo, che diventano tre quote annuali per i soli investimenti in beni immateriali e non sono soggetti né al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34, legge n. 388/2000), né al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31, D.L. n. 78/2010). In aggiunta, quindi, alle predette deroghe, ai nuovi crediti da investimento non vengono estesi anche i nuovi vincoli relativi alle imposte sui redditi, IRAP, non introducendosi alcun differimento temporale fino al loro inserimento “dichiarativo” per il loro utilizzo in F24. A chi spetta il bonus Nel confermare che possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dal regime di determinazione del reddito (e, quindi, anche i contribuenti in regime forfetario), tra i soggetti beneficiari vi sono anche gli esercenti arti e professioni, pur con una restrizione degli investimenti agevolabili che per essi rimangono limitati a quelli “ordinari” del 6% e non si estendono a quelli ”4.0”. Obblighi e adempimenti Appare utile, peraltro, evidenziare che per le imprese ammesse al credito la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, mentre, in tema di obblighi documentali, va segnalato che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 195, è stabilito che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere, a pena di revoca del beneficio, l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di Bilancio 2020. Tuttavia, in caso di mancata inclusione nella descrizione della fattura di tali indicazioni agevolativa da parte del cedente, non è stato ancora chiarito come il cessionario possa eventualmente porre rimedio a tale omissione per evitare che un contribuente possa decadere dal beneficio in ragione di un’imprecisione compilativa non sua, ma della controparte dell’operazione economica. Tra le novità più interessanti del tema merita anche segnalare che, in relazione agli investimenti “Industria 4.0”, le imprese saranno ancora tenute a produrre una perizia tecnica di conformità dell’investimento, ma essa potrà ora essere anche di tipo “semplice” (e non più giurata). Inoltre, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra potrà essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In attesa di indicazioni sulla comunicazione al MiSE Tutto, invece, ancora tace per le modalità con le quali le imprese dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, finalizzata ad acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle agevolazioni “Industria 4.0”. Sarà un apposito D.M. a stabilire contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione, ma detta istanza non dovrebbe essere decisiva ai fini del diritto all’agevolazione e dovrebbe essere solo una comunicazione dal valore informativo a cui la legge (comma 191), a differenza di quanto affermato per la necessità di indicazioni in fattura della norma agevolativa (comma 195), non ha espressamente previsto alcuna ipotesi di decadenza dai benefici in caso di inadempimento.