Il tanto atteso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza delle nuove cause di esclusione dal regime forfetario, come introdotte dalla legge di Bilancio 2020, non è ancora arrivato. Ci si riferisce, in particolare, alla dibattuta questione relativa alla clausola che esclude dal forfetario chi ha percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Sul punto due sono le scuole di pensiero. Da una parte, c’è chi, rifacendosi ai principi contenuti nello Statuto dei diritti dei contribuenti (art. 3, comma 2, legge n. 212/2000), prospetta un’applicazione ad “effetto ritardato”, ovvero non già con effetto dal 1° gennaio 2020, ma solo dal prossimo anno. Dall’altra parte, invece, si afferma che in questo caso lo Statuto dei contribuenti non sarebbe applicabile, per cui, i contribuenti che si trovano nella causa di esclusione al 1° gennaio 2020 (quindi effettuando la valutazione sui redditi 2019), escono (anzi, sarebbe il caso di dire più esattamente, sono usciti) dal regime agevolato già da quest’anno. Lasciando da parte, almeno per ora, le considerazioni che possono dare maggior peso all’una piuttosto che all’altra tesi, concentriamoci, invece, sulle uniche “certezze” emerse dalle risposte rese dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti. Tra queste, quelle più interessanti che riguardano il regime forfetario sono sicuramente: - la possibilità di evitare l’obbligo di scontrino telematico con l’emissione della fattura; - la non partecipazione dell’indennità di maternità al computo del limite annuale di ricavi/compensi. Fattura immediata al posto dello scontrino telematico La prima precisazione che emerge leggendo le risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate riguarda un aspetto abbastanza importante anche se, a parere dello scrivente, altrettanto scontato. Con l’avvio generalizzato, dal 1° gennaio 2020, dell’emissione dello scontrino con modalità telematiche, i contribuenti in regime forfetario non sono rientrati tra i soggetti esclusi. Pertanto, pur rimanendo esonerati dall’emissione della fattura elettronica (a dire il vero, la legge di bilancio 2020 ha previsto una riduzione dei termini dell’accertamento per chi sceglie di emetterla), dal 1° gennaio 2020 sono obbligati a dotarsi di un Registratore Telematico e trasmettere i dati relativi ai corrispettivi come tutti gli altri soggetti obbligati. Si ricorda che l’obbligo sussiste per i soggetti, non obbligati all’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, che esercitano attività di commercio al dettaglio e assimilate. Alla luce di tutto ciò, era stato fatto notare come l’obbligo di scontrino telematico rappresentasse una sorta di “forzatura” per un regime che ha tra i suoi punti di forza la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili. Pertanto, è stato chiesto all’Agenzia se sia possibile, in presenza di prestazioni in locali aperti al pubblico oppure nell’abitazione del cliente, sostituire la procedura di memorizzazione dello scontrino con l’emissione di una fattura. Per le Entrate, tale procedura è corretta: per escludere l’emissione del documento commerciale e del conseguente invio dello scontrino con modalità telematiche, il cedente/prestatore può certificare l’operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. La fattura potrà essere emessa in formato elettronico o analogico ove ancora è ammesso. Ed è proprio questo ultimo aspetto che può giovare principalmente ai forfetari. Infatti, poiché essi non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica, basterà che gli stessi emettano, entro 12 giorni, una fattura “tradizionale” (i.e. cartacea). Si tratta, come è evidente, di una grossa facilitazione che non può che essere accolta con estremo favore da parte dei soggetti interessati. Indennità di maternità Un altro chiarimento, che vale la pena di sottolineare, riguarda la non concorrenza delle indennità di maternità al calcolo dei ricavi/compensi annui (pari a 65.000 euro) ai fini della permanenza nel regime forfetario (stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti). L’Agenzia a tale proposito, riprendendo alcuni vecchi documenti di prassi (circolare n. 17/E/2012), ricorda che l’indennità di maternità non va considerata in relazione alla verifica del limite, in quanto non costituisce ricavo o compenso, riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Ciò è evidente leggendo l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 secondo cui “alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 402/81, convertito, con modificazioni, dalla legge 537/81, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1”. In definitiva, i soggetti in regime forfetario, che dovessero percepire tali indennità, non ne devono tener conto ai fini del calcolo del limite di 65.000 euro di ricavi/compensi annui.