Nella newsletter del CNDCEC del 19 dicembre 2019 (pubblicata il 14 gennaio 2020) è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione contabile di un debito (trattato nell'OIC 19 al paragrafo 73). Entrando nel merito, nella richiesta di chiarimenti è stato chiesto all'OIC di precisare se diano luogo all’eliminazione contabile del debito: il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario), il cambio della valuta. Il principio contabile prevede che, in linea generale, la società possa eliminare in tutto o in parte il debito dal bilancio "quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita". Quindi come criterio generale ai fini dell'eliminazione del debito nel bilancio di esercizio vale l'estinzione dell'obbligazione. Successivamente, lo stesso OIC 19 prevede che “l’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso". In questi casi quindi, ai fini dell'eliminazione del debito dal bilancio è necessario un cambio sostanziale dei termini contrattuali. In particolare, l'OIC continua chiarendo che "quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (..) contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”. Per rispondere alle domande quindi: il cambio di controparte non dovuta all’estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di cessione del credito a terzi è possibile procedere all’eliminazione contabile del debito solo se la modifica contrattuale determina un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito, nel caso di cambio di forma giuridica ad esempio per estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte, nel caso di cambio di valuta andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito.