Per le fatture emesse da forfetari a soggetti “normali” è necessaria l’indicazione nelle Certificazioni Uniche 2020. In generale, come ogni anno, entro il 31 ottobre 2020 occorre trasmettere le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo per i quali si è ricevute delle fatture da professionisti. In particolare i forfetari che emettono fattura nei confronti di soggetti in regime normale IVA sono tenuti, ai sensi del DPR 600/1973, a certificare i redditi corrisposti al percipiente anche in assenza di ritenute da operare. Si ricorda infatti che i soggetti forfetari non sono tenuti ad emettere fattura con esposizione di ritenuta. Anche in assenza di esposizione di ritenuta, i soggetti che ricevono la fattura non sono tenuti alla effettuazione, per espressa previsione di legge, di alcuna trattenuta fiscale. Tuttavia, in questo caso, è necessario compilare la certificazione unica che ha come percipiente il forfetario, pur in assenza di ritenuta da indicare nel modello 770. Occorrerà compilare il punto 4 della CU autonomi (ammontare lordo corrisposto) e il punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta). Invece, nel caso in cui il forfetario riceva delle prestazioni da altro soggetto, di qualunque natura, è obbligato alla compilazione, in sede di redazione della dichiarazione reddituale relativa all’esercizio di percezione del compenso, del quadro RS. A tal fine è necessario compilare i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.