Agenzia delle Entrate - Risposta n. 23 del 5 febbraio 2020 Con la risposta n. 23 del 5 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione stock option. Il reddito derivante dall'esercizio dei diritti di opzione per la partecipazione a piani di stock option è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente prevista dall'articolo 49 del TUIR e disciplinata dal successivo articolo 51. In base a tali norme costituiscono redditi di lavoro dipendente oltre che le somme, anche i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro. In base al principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi. Il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente. Sul punto occorre evidenziare che i piani di assegnazione di azioni ai dipendenti si distinguono, generalmente, in tre momenti fondamentali: - il granting, c.d. diritto di opzione, ossia il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche fissato il c.d. strike price, ovvero il prezzo di esercizio; - il vesting period, ossia il periodo di maturazione intercorrente dall'offerta dell'opzione al termine iniziale per il suo esercizio; - l'exercising, cioè la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l'azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting. Con riferimento ai fini impositivi, qualora il diritto di opzione non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini impositivi è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di exercising, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi. Quanto alla determinazione della base imponibile, si fa presente che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato al momento dell'esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.