Agenzia delle Entrate - Risposta n. 22 del 5 febbraio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 22 del 5 febbraio 2020 riguardante il trattamento IVA di contributi erogati a favore di un Istituto che svolge funzioni pubbliche. Ai fini Iva, l'articolo 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112 prevede che gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere devono essere considerati soggetti passivi per queste attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In corrispondenza di ciò il D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità. Laddove un Istituto svolga delle funzioni nell'ambito di attività di pubblica autorità, l'attività posta in essere dall'Istituto avrà carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale "pubblica autorità", nell'esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza. Ne consegue che, ai fini dell'IVA, il contributo erogato a favore dell’Istituto a fronte dell'espletamento di queste funzioni, è escluso dal campo di applicazione dell’IVA.