Agenzia delle Entrate - Risposta n. 21 del 5 febbraio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 21 del 5 febbraio 2020 in tema di imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento. L'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Quindi in linea generale, le quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un credito devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00. Si prevede però che l'imposta non è dovuta: - quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47); - per le quietanze o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti. Questo trattamento tributario è derogato per gli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, ossia atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. In particolare, si esentano in modo assoluto dall'imposta di bollo le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per questi documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Ne consegue l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della Tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA. Tra l’altro per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'imposta di bollo, per le quietanze relative ai compensi assimilati a lavoro dipendente ed indennità, la normativa dichiara esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato. Ne consegue che sono considerati esenti gli atti liberatori per compensi ed altre competenze rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Di conseguenza, le quietanze per mandati emessi a favore di dipendenti e pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente, riferiti a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo.