Agenzia delle Entrate - Risposta n. 35 del 7 febbraio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 35 del 7 febbraio 2020 in tema di IVA per servizi di sponsorizzazione nei confronti di aziende italiane. Occorre evidenziare che i due criteri generali di tassazione applicabili nel B2B sono disciplinati a livello comunitario dagli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE e a livello interno dall'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Quanto al servizio di allestimento di fiere ed esposizioni, assimilato, sotto il profilo IVA, al servizio consistente nella predisposizione di un seminario, di un meeting, rientrano in tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l'evento nonché le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all'allestimento degli stand fieristici. Per cui trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente. Laddove il committente è un soggetto passivo comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realizza il presupposto della territorialità. Per quanto concerne il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione, resi nei confronti di aziende italiane, si ritiene che in tal caso essendo effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta nazionali, le operazioni sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia e devono essere assoggettate all'aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell'operazione. Occorre infatti chiarire che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.