Agenzia delle Entrate - Risposta n. 45 del 10 febbraio 2020 Con la risposta n. 45 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al i criterio di cassa introdotto con la legge di Bilancio 2017. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, al fine di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES. Infatti le modifiche all'articolo 8 del TUIR determinano, con particolare riferimento alle imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR, la possibilità di scomputare le perdite d'impresa esclusivamente dai redditi d'impresa e non anche dagli altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, queste imprese potranno utilizzare le perdite di periodo in compensazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'80 per cento del reddito d'impresa relativo a ciascun periodo d'imposta. In effetti per questi soggetti, a partire dal periodo d'imposta 2017 è in vigore un regime improntato al criterio di cassa. Alla luce delle novità normative di cui alla legge di Bilancio 2019, non è possibile utilizzare in compensazione perdite d'impresa in misura superiore all'80 per cento del reddito d'impresa del/i periodo/i d'imposta successivo/i e, allo stesso tempo, non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d'imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata. Si individua però una deroga, in via transitoria, esclusivamente per le imprese commerciali di cui all'articolo 66 del TUIR. La deroga è per superare il problema verificatosi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che ha comportato l'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo loro il riporto delle perdite. In particolare, la rilevazione di grandi volumi di perdite attribuibili alla rilevanza assunta dalle rimanenze di magazzino che nel primo anno di applicazione del nuovo regime, esercizio 2017, hanno concorso alla determinazione del reddito come costi, ha indotto il legislatore a ridurre gli squilibri che potevano generarsi, prevedendo un regime transitorio di utilizzo delle predette perdite finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte, consentendo il riporto delle perdite, sia gli interessi erariali riducendo il loro impatto immediato sul gettito, consentendo un riporto delle stesse modulato nei tre anni successivi al passaggio dal principio di competenza a quello di cassa. Inoltre è stato stabilito che le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: - per i periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi; - per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento, per l'intero importo che trova capienza in essi. Ne consegue che le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018-2020, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento.