Agenzia delle Entrate - Risposta n. 42 del 10 febbraio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 42 del 10 febbraio 2020 con riferimento alla garanzia per rimborso IVA. L'articolo 38-bis, c. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché previa presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza di rimborso, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente. Infatti, nella dichiarazione sostitutiva il contribuente deve attestare, tra l'altro, che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento. Con riferimento stabile organizzazione occorre esaminare rapporti ai fini IVA tra stabile organizzazione nel territorio dello Stato e soggetto non residente. La Corte di Giustizia dell'Unione europea sul punto ha evidenziato che la succursale di una società non residente è priva di autonomia e non esiste pertanto alcun rapporto giuridico tra loro. Esse devono essere considerate un solo ed unico soggetto passivo. In conseguenza del principio di univocità ai fini IVA tra soggetto non residente e stabile organizzazione, il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto va verificato in capo alla casa madre e attestato mediante dichiarazione sostitutiva. L'unitarietà soggettiva tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la casa madre esclude che, nell'ipotesi in cui sia necessario prestare la garanzia per l'erogazione del rimborso IVA richiesto, la garanzia possa essere prestata dalla stabile organizzazione mediante la diretta assunzione dell'obbligazione di pagamento. In tal caso, infatti, non vi sarebbe un patrimonio terzo in aggiunta a quello del soggetto richiedente il rimborso a rafforzare le garanzie per l'Erario, che, pertanto, garantirebbe se stesso. Tra l’altro la normativa individua una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, e prevede che la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. Per effetto di tale previsione normativa, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, "fideiussore" della controllata. In tal caso, l'interesse erariale è garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la disposizione prende in considerazione il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato redatto ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 1991. Nel caso di gruppo, collocato interamente al di fuori del territorio nazionale, la garanzia è dovuta al fine dell'erogazione del rimborso IVA e va prestata nelle forme previste dall'articolo 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, come cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione, polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, ecc.