Agenzia delle Entrate - Risposta n. 55 del 12 febbraio 2020 Con la risposta n. 55 del 12 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate illustra il corretto trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. L'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Proventi da partecipazioni a società, enti o OCR di dipendenti e amministratori) stabilisce, al comma 1, che "I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano, al ricorrere di determinati requisiti, "in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi". La disposizione è diretta ad evitare le incertezze nella qualificazione reddituale dei proventi in discorso come redditi derivanti da attività lavorativa piuttosto che come redditi di natura finanziaria, incertezze derivanti dal duplice ruolo rivestito dal manager, al contempo amministratore/dipendente ed azionista/quotista delle società, degli enti o degli OICR richiamati dalla stessa norma. La qualificazione come reddito di capitale o diverso stabilita dalla norma opera, come detto, in presenza di determinati requisiti che sono indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 della medesima disposizione, considerando che la mancata integrazione di uno solo dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017 impedisce il riconoscimento della presunzione ivi prevista. Ciò premesso, la lettera a) dell'articolo da ultimo citato richiede che "l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti". In merito al limite dell'1 per cento, il successivo comma 3 dell'articolo 60, dispone che "Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati". In relazione alla fattispecie posta all'attenzione dei tecnici delle Entrate, dalla "Tabella di sintesi del co-investimento dei Manager si rileva che a fronte degli impegni assunti dalla totalità degli investitori, i Manager, compreso il Socio SGR, hanno sottoscritto Quote B per un importo pari allo 0,18 per cento circa dell'investimento complessivo del Fondo. Ai fini del raggiungimento del limite previsto dalla lett. a) in esame e, conseguentemente, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017, ad avviso dell'Agenzia, non possono essere considerati gli impegni che i manager hanno assunto in sede di co-investimento negli strumenti finanziari delle società Target in cui investe il Fondo. Tale impegno economico, infatti, non è rappresentativo di quote del Fondo, ovvero delle Quote A, bensì di strumenti finanziari non rafforzati emessi da società nelle quali il Fondo ha investito. Ed invero, il comma 1 del più volte citato articolo 60, nel disciplinare il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, presuppone uno stretto collegamento tra l'impegno di investimento complessivo assunto dai manager nelle compagini sociali richiamate e l'attività dei medesimi organismi e, affinché operi la presunzione ope legis in esame, l'impegno di investimento complessivo deve soddisfare precise e tassative condizioni, per l'intero periodo di detenzione minimo ordinariamente previsto. Non essendo soddisfatto il primo requisito, come detto, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari rafforzati quali reddito di capitale o diverso non opera ope legis e, conseguentemente, si renderà necessaria un'analisi delle caratteristiche del titolo partecipativo con diritti patrimoniali rafforzati ai fini dell'individuazione della sua natura reddituale. Al riguardo, l'Istante rappresenta che le Quote B sono soggette alla perdita del capitale, ovvero non garantiscono la restituzione del capitale richiamato dal Fondo qualora le distribuzioni che il medesimo Fondo effettuerà non siano sufficienti a restituire agli investitori gli impegni di capitale versati. Inoltre, il mancato o ritardato versamento dei richiami di capitale comporta il pagamento di sanzioni o interessi e, in estrema ratio, l'annullamento delle Quote B possedute dall'investitore inadempiente. Il carried interest è erogato ai sottoscrittori delle Quote B solo dopo che gli altri investitori abbiano ricevuto un importo pari agli impegni di capitale versati e all'hurdle rate. Il Regolamento per la gestione del Fondo prevede clausole di clawback, ovvero qualora al termine della liquidazione del Fondo i detentori di Quote A non abbiano raggiunto un rendimento complessivo almeno pari all'hurdle rate, quanto ricevuto medio tempore a titolo di carried interest dovrà essere restituito dai sottoscrittori di Quote B. Inoltre, in esecuzione del contratto di opzione sottoscritto dai Manager con il Socio SGR, quest'ultimo potrà acquistare tutte o parte delle Quote B sottoscritte dai Manager qualora costoro perdessero tale status. Più precisamente, il contratto consente al Manager di acquisire nel corso del tempo il diritto a detenere definitivamente una parte delle Quote B del Fondo, ovvero la totalità di esse qualora siano decorsi cinque anni dalla data del primo closing. Solo in ipotesi residuali, ovvero in caso di comportamento dolosi e/o fraudolenti del Manager, il Socio SGR ha il diritto ad acquistare la totalità delle Quote B detenute dal Manager bad leaver. Considerato che la società istante ha precisato, tra l'altro, che i sistemi di retribuzione adottati nei confronti dei Manager risultano allineati alla best practice e che la componente variabile della remunerazione spettante ai Manager non comprende quote del Fondo o altri strumenti finanziari, l'Agenzia in ragione di quanto illustrato e documentato dall'istante ritiene che gli elementi rilevati nel caso di specie appaiono idonei ad escludere che i proventi derivanti dalla sottoscrizione di Quote B abbiano una funzione integrativa della retribuzione del management, rientrando invece questi nelle ordinarie prerogative che caratterizzano la posizione di ogni singolo azionista. Detti proventi costituiscono pertanto una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio e sono inquadrabili come redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Conseguentemente, su tali redditi non dovranno essere applicate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.