L’AIDC, ha pubblicato la nota di comportamento n. 208, riguardante il diritto al rimborso dell’euroritenuta e procedura di collaborazione volontaria. La disciplina dell’euroritenuta trova applicazione in virtù di quanto previsto dalla Direttiva n. 2003/48 CE, per assoggettare a imposizione i redditi di capitale derivanti da attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche beneficiarie effettive che risultino fiscalmente residenti in altro Stato membro. - per i redditi percepiti da contribuenti residenti in Italia assoggettati ad euroritenuta, trova applicazione il credito di imposta; - qualora l’importo della ritenuta fosse superiore al credito d’imposta o, comunque nei casi in cui lo stesso non sia azionabile, spetta al contribuente il rimborso dell’euroritenuta o l’utilizzo della stessa in compensazione con altri debiti. Questi redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva, con la conseguenza che gli stessi non possano godere del credito d’imposta, consentendo quindi al contribuente di proporre richiesta di rimborso, alternativamente all’utilizzo in compensazione del credito derivante da tale ritenuta. Sulla base delle risultanze derivanti dalla liquidazione delle imposte dovute ai fini del perfezionamento della voluntary disclosure, si è riscontrato un generalizzato orientamento da parte dell’autorità fiscale italiana a non voler riconoscere il diritto allo scomputo dell’euroritenuta ai quali taluni redditi oggetto di regolarizzazione erano stati assoggettati. Per cui molti contribuenti hanno proposto istanza di rimborso dell’euroritenuta versata. Questo diritto non può essere precluso in considerazione del fatto che un eventuale diniego causerebbe una doppia imposizione sul medesimo reddito. Il mancato riconoscimento del diritto al rimborso integrerebbe non solo la fattispecie di doppia imposizione economica, ma anche quello di doppia imposizione giuridica. Anche l’eccezione secondo cui il rimborso delle ritenute subite su tali redditi non sarebbe spettante in quanto, la collaborazione volontaria viene a essere ricondotta a un accertamento con adesione, il cui perfezionamento risulta essere definitivo non appare sostenibile alla luce dell’impianto normativo con cui è stata attuata la voluntary disclosure. Infatti vi sono differenze fondamentali: - l’accertamento con adesione è un procedimento che prende avvio da una contestazione, assente nel caso della voluntary disclosure; - l’accertamento con adesione ha lo scopo di mediare tra interpretazioni diverse di circostanze che l’Agenzia delle Entrate abbia già accertato, la voluntary disclosure aveva lo scopo di permettere al contribuente di operare un ravvedimento operoso “speciale”; - l’accertamento con adesione prevede che sia l’Amministrazione finanziaria a riliquidare gli importi dovuti sulla base delle risultanze emergenti dal contraddittorio, nella procedura di voluntary disclosure era il contribuente che “autoaccertava” la propria posizione; - nella voluntary disclosure la fase di contraddittorio era puramente eventuale, potendo il contribuente accettare quanto proposto dall’Agenzia delle entrate, oppure avere già auto-liquidato correttamente quanto dovuto; - anche le modalità di versamento e di rateazione sono profondamente differenti.