Le spese sostenute per l'istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) in misura più favorevole rispetto allo scorso anno grazie ad un'innalzamento dell'importo detraibile. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2020 il decreto MIUR del 19 dicembre 2019 con gli importi massimi previsti per la detrazione delle spese sostenute per Università non statali. Il punto sulle detrazioni delle spese scolastiche in questo approfondimento. In generale, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Ad esempio: la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio; la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 800 euro (è una delle novità della dichiarazione 2020); la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro. Detraibilità delle spese scolastiche nel 2020 Relativamente alle dichiarazioni 2020 (anno di imposta 2019) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 passa da 786 euro a 800 euro con una maggiore detrazione per ciascun alunno o studente. Attualmente ci sono due tipologie diverse di detrazioni possibili sulle spese scolastiche: Tipologia di spesa scolastica Detraibilità le spese per la frequenza scolastica (*) ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (*) ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo (*) Come precisato dalle istruzioni del modello 730/2020, la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per distinguere correttamente le due tipologie di spesa si può fare riferimento alla circolare n. 3/E del 2016 in cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Come precisato nella stessa circolare in ogni caso sono escluse dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Detrazioni fiscali spese universitarie 2020 Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di: corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali; corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria; tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Il decreto ai fini dell'anno di imposta 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 dicembre 2019. In particolare, in relazione ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella seguente tabella, variano a seconda dell'area geografica nella quale è ubicata l'università e dell'area disciplinare cui appartiene il corso d'istruzione: Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800 Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600 Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600 Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500 Attenzione: se le spese sono state sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; se le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale. Per la corretta detrazione è necessario seguire i criteri previsti dal DM 933/2016 che sono: la tematica del corso, l’individuazione dell’area geografica (in base alla regione in cui ha sede legale l’università). Detrazioni fiscali corsi post laurea 2020 Il decreto del MIUR con gli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2020 (periodo di imposta 2019) contiene anche una tabella con i limiti dei corsi post laurea. Tali importi fanno riferimento ai corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello. Di seguito la tabella. Spesa massima detraibile Nord Centro Sud e Isole Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 2.900 1.800 Detraibilità spese mensa 2020: requisiti Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. In particolare tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata: mediante la ricevuta del bollettino postale; mediante la ricevuta del bonifico bancario; mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre modalità (come per esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico. Il documento di pagamento deve: essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio); riportare nella causale: l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza il nome e cognome dell’alunno. Detraibilità spese mensa 2020: a chi spetta la detrazione? Se il documento comprovante la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato: al genitore: la detrazione spetta interamente a quel contribuente; al figlio: la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima. Si ricorda che i documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo (pertanto è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati).