Con la circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti in ordine alla nuova disciplina in materia di ritenute negli appalti introdotta dall’art. 4 del decreto fiscale 2020, mediante l’inserimento dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997. Leggi anche: Ritenute fiscali negli appalti superiori a 200 mila euro: in una circolare i chiarimenti del Fisco A decorrere dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui i committenti - sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, questi devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice - che a sua volta è obbligata a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Come quantificare la soglia di 200.000 euro Al fine di quantificare correttamente la soglia di 200.000 euro, al superamento della quale scattano gli obblighi comunicativi in questione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Inoltre, occorre fare riferimento ai mesi e non ai singoli giorni; pertanto, in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese, si deve fare riferimento al mese successivo, sia per il calcolo dei mesi che per la decorrenza degli obblighi previsti dalla norma. Ancora, per il computo della soglia di 200.000 euro si deve fare riferimento a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa. In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale, che hanno un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro deve avvenire secondo un meccanismo di pro-rata temporis. L’Agenzia ha inoltre precisato che, in presenza di contratti senza un prezzo o una scadenza predeterminati (i.e. contratti-quadro) si deve seguire un criterio di cassa: pertanto, gli obblighi previsti dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 decorrono in relazione ai redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua dei pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti. Tanto detto, si forniscono di seguito alcuni casi esemplificativi. Esempio n. 1 - Contratto di appalto di durata annuale Il committente A ha stipulato un contratto di durata annuale (16 febbraio 2020 - 15 febbraio 2021) con l’impresa B, che prevede un prezzo complessivo annuo al netto di IVA pari a 300.000 euro. Al fine di verificare se e da quando le previsioni recate dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 trovino applicazione, occorre procedere nel seguente modo. In primo luogo, occorre determinare quale sia la quota parte del prezzo pattuito imputabile al 2020 e quale al 2021. Dato che il contratto viene stipulato dal 16 febbraio 2020, gli obblighi in questione decorrono dal mese successivo (marzo 2020) in applicazione del meccanismo pro rata temporis e cessano il 15 febbraio 2021. La quota parte del prezzo imputabile al 2020 è pari a (300.000 x 10/12) = 250.000 euro a decorrere dal 1° marzo 2020; quella imputabile al 2021 pari a 50.000 euro. Esempio n. 2 - Presenza di più contratti di appalto Il committente A ha stipulato un contratto di durata annuale (14 febbraio 2020 - 13 febbraio 2021) con l’impresa B, che prevede un prezzo complessivo annuo al netto di IVA pari a 100.000 euro. Il 16 giugno 2020 ha stipulato un nuovo contratto sempre con B con scadenza il 15 giugno 2021 che prevede un prezzo complessivo di 200.000 euro. Al fine di verificare se e da quando trovino applicazione le nuove regole, occorre procedere nel seguente modo. In primo luogo, occorre determinare quale sia la quota parte del prezzo pattuito relativa al primo contratto stipulato che, in base al principio del pro-rata temporis, deve essere imputata all’anno 2020. La quota parte del prezzo imputabile al 2020 è pari a (100.000 x 11/12) = 91.667 euro e quella imputabile al 2021 è pari a (100.000 x 1/12) = 8.333 euro. Dato che la soglia di 200.000 non è superata, alla data del 14 febbraio 2020 non occorre adempiere agli obblighi comunicativi previsti dall’art. 17-bis. In secondo luogo, occorre determinare quale sia la quota parte del prezzo pattuito relativa al secondo contratto stipulato in data 16 giugno 2020, che va a sommarsi a quella di competenza del 2020 relativa al contratto stipulato il 14 febbraio 2020. La quota parte del prezzo imputabile al 2020 è pari a (200.000 x 6/12) = 100.000 euro e quella imputabile al 2021 è pari a (100.000 x 6/12) = 100.000 euro. Quindi, dato che a seguito di questo secondo contratto stipulato col medesimo committente A, non viene superata la soglia di 200.000 euro né nel 2020 (191.667 euro ) né nel 2021 (108.333 euro), non si applica la norma in esame. Esempio n. 3 - Contratto di appalto di durata pluriennale Il committente A ha stipulato un contratto di durata pluriennale (1° luglio 2020 - 31 dicembre 2022) con l’impresa B, che prevede un prezzo complessivo annuo al netto di IVA pari a 600.000 euro. Al fine di verificare se e da quando le previsioni recate dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 trovino applicazione occorre procedere nel seguente modo. In primo luogo, occorre determinare quale sia la quota parte del prezzo pattuito relativa al ciascun anno (2020, 2021 e 2022) e di conseguenza se e da quando decorrono gli obblighi di cui all’art. 17-bis. Nello specifico, considerando che i mesi di durata nel contratto sono 18, in base al principio del pro-rata temporis la quota di detto prezzo va così ripartita: - per il 2020: (600.000 x 6/30) = 120.000 euro; quindi nel 2020 detti obblighi non devono essere adempiuti; - per il 2021: (600.000 x 12/30) = 240.000 euro; quindi dal 1° gennaio 2021 detti obblighi devono essere adempiuti fino alla scadenza del contratto, ossia il 31 dicembre 2022; - per il 2022: (600.000 x 12/30) = 240.000 euro; gli obblighi comunicativi cesseranno il 31 dicembre 2022.