L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 2 del 20 febbraio 2020 con cui ha fornito chiarimenti sull’applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). La Legge n. 413 del 1991 prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusto l’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia. Inoltre la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. Quindi ora il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), c.d. “secondo pilastro” del sistema previdenziale svizzero, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), c.d. “primo pilastro”, in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento. Coerentemente con i chiarimenti resi in relazione alle rendite AVS, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi. Infatti, prima la tassazione a titolo definitivo delle prestazioni LPP (con l’aliquota del 5 per cento) era stata prevista dal legislatore ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria. Al di fuori della procedura di collaborazione volontaria, tale modalità di tassazione delle prestazioni LPP a titolo definitivo non era applicabile. Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione di detta ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, si prevede che la ritenuta è applicata dagli istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia, mentre per le prestazioni LPP, si stabilisce che la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni. Ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare il prelievo alla fonte, la ritenuta deve essere applicata dall’intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nell’ipotesi in cui le somme LPP transitano direttamente sui c.d. “conti correnti dedicati” che i notai sono tenuti ad aprire per depositare, tra l’altro, le somme dovute a titolo di corrispettivo da parte del beneficiario della prestazione in occasione di trasferimenti immobiliari.