L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 69 del 20 febbraio 2020 in tema di tassazione della quota di una Srl ricevuta in successione da un soggetto non residente. Ai fini civilistici, al momento della morte del socio di una Srl, può sorgere in capo all'erede un diritto di credito alla liquidazione della quota, per cui le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. Quindi, il libero trasferimento di quote di partecipazioni in una Srl, sia per atto tra vivi che per successione mortis causa, può essere limitato mediante specifiche disposizioni da indicare nell'atto costitutivo. L'eventuale presenza nell'atto sociale di clausole che stabiliscono condizioni o limiti tali da impedire il trasferimento mortis causa delle quote sociali determina la possibilità per il socio o per i suoi eredi, di recedere. Ne consegue che in questi casi si realizza una sorta di sostituzione: l'oggetto del trasferimento mortis causa non è più la partecipazione sociale, non trasferibile agli eredi per disposizioni statutarie, ma un credito vantato dagli stessi nei confronti della società, intesa come soggetto giuridico autonomo. L'accettazione dell'eredità del de cuius, quindi, può comportare per il chiamato all'eredità il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale spettante e non dà diritto a subentrare nella società al posto del defunto, in quanto il rapporto sociale non si trasmette mortis causa. Il dovere di liquidare la quota del socio defunto agli eredi si configura come un'obbligazione non già degli altri soci, bensì della società stessa che, sul piano processuale, è l'unico soggetto passivamente legittimato. Tali somme sono assoggettate ad imposizione mediante applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento, se corrisposti a persone fisiche e questi redditi sono imponibili anche nei confronti dei percettori non residenti. Tuttavia, i soggetti residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, possono richiedere di applicare le disposizioni relative ai "Dividendi" contenute in tali trattati bilaterali.