L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver aggiornato in data 21 febbraio 2020 l’elenco delle FAQ in tema di Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Nello specifico la nuova FAQ riguarda la comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari delle Holding di partecipazione. E’ stato evidenziato che la circolare n. 18/E del 2007 ricomprende tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding: - le partecipazioni; - i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate; - i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime. Non sono oggetto di comunicazione i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Holding che siano emessi da Stati sovrani, da Istituti di credito di diritto pubblico nazionali o altri intermediari finanziari iscritti in Banca d’Italia; tali prestiti obbligazionari sono comunicati dall’intermediario che ha il rapporto con la Holding sottoscrittrice; - il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le Holding appartenenti ad un gruppo, c.d. "cash pooling"; tale rapporto viene di norma comunicato dalla Holding ‘pool leader’. Nel caso la pool leader non abbia obblighi di conferimento all’Archivio, la comunicazione del cash pooling deve essere effettuata da una delle Holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate; - il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della Holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento. Sul punto occorre evidenziare che tra i prestiti obbligazionari rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c. Nello specifico: - le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; - i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati; - il c.d. "cash pooling" è da comunicare e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; - le garanzie, sono da comunicare.