A decorrere dal 2020 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l’imposta unica comunale (IUC). L'IMU viene disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020. Nasce, quindi, la nuova IMU, che comprende l'IMU e la TASI. Le aliquote Nella relazione illustrativa del ddl di Bilancio 2020, per quanto riguarda le aliquote è detto che l'aliquota di base della nuova IMU “per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %)”. È aggiunto, altresì, che “il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente”. Infine, è detto che “sempre ai fini della manovrabilità delle aliquote, in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. La legge di Bilancio tiene conto di quanto contenuto nella relazione e diversifica, per ciascuna categoria di immobili, le aliquote nei termini che seguono. Abitazione principale L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Come si può constatare la facoltà accordata al comune può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Fabbricati rurali ad uso strumentale L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata solo in diminuzione. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Per quanto riguarda i fabbricati “merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, è stabilito un periodo transitorio, di due anni, con aliquota ridotta, per poi far scattare, con il 2022, l'esenzione. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Non si spiega la facoltà in aumento, tenuto conto che per questi fabbricati si va verso l'esenzione. Infatti è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU. Terreni agricoli L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. È stabilito un meccanismo secondo il quale allo Stato va il gettito dell'aliquota pari allo 0,76%. I comuni possono manovrare l'aliquota dallo 0,76% all'1,06%. Il gettito del comune si collocherà all'interno della forcella deliberata. Immobili diversi Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati “merce”, terreni agricoli, immobili produttivi gruppo D, l’aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. La facoltà può essere esercitata in aumento o in diminuzione. Aliquota massima e maggiorazione TASI In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Tali enti possono negli anni successivi solo ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Nel Dossier n. 181/3, Volume II, predisposto dal Servizio Studi del Camera dei deputati/Senato della Repubblica in sede di approvazione della legge (A.C. 2305) è spiegato che “tale disposizione riguarda esclusivamente i comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale comma aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi fino all’11,4 per mille, a specifiche condizioni. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016”. Manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni Accanto alle facoltà viste in precedenza, che consentono ai comuni di aumentare o diminuire le varie aliquote, viene stabilito che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato. I comuni sono obbligati ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un’applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del prospetto delle aliquote. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la semplificazione e razionalizzazione del tributo ai fini dell’applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente. Esclusione L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. Esenzioni Sono previste diverse esenzioni dall'imposta. Esenzione per i terreni agricoli Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448/2001; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Le altre esenzioni Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del MEF 19 novembre 2012, n. 200. Esenzione per l'immobile dato in comodato gratuito Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono con proprio regolamento stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Esenzione per i fabbricati “merce” A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Riduzione aliquota per abitazioni locate a canone concordato Per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%. Detrazione per l'abitazione principale Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616/1977.