Agenzia delle Entrate - Risposta n. 82 del 28 febbraio 2020 Con la risposta n. 82 del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti. Sul punto, l’articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 dispone che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo opera per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 maggio 2015 sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione. Tra l’altro la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti utili ai fini dell'individuazione delle attività di ricerca agevolabili. E’ stato, altresì, specificato che eventuali ulteriori indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali ad una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili comportano accertamenti di natura tecnica, che rientrano nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico. In tema di progetto finalizzato all'introduzione di nuove metodologie, processi, servizi e layout nel campo della gestione dei rifiuti è stato evidenziato che non possa essere qualificato come attività di ricerca e sviluppo ammissibile nell'accezione rilevante ai fini della disciplina del credito d'imposta. Infatti, nella disciplina agevolativa non rientrano automaticamente tutte le attività di carattere innovativo svolte dalle imprese, ma solo quelle che, nell'ambito di un determinato progetto finalizzato all'introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) si rendano necessarie per il superamento di un problema o di un'incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Le attività di ricerca e sviluppo rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa si caratterizzano pertanto per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano e per il conseguente contributo che dal loro svolgimento deriva all'avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali. Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall'effettuazione di investimenti volti all'introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell'ambito del settore di appartenenza. Ne consegue che devono considerarsi non ammissibili al credito d'imposta gli investimenti (attività) riconducibili alla categoria "innovazione di processo" e quelli riconducibili alla categoria "innovazione dell'organizzazione". Quindi, l'implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti non sembra presentare elementi di novità e di creatività, trattandosi di pratiche già definite sia a livello teorico che normativo e la cui applicazione è possibile rinvenire in molteplici settori.