Divieto di fumo aeroportuale: ok ai codici per pagare
Identificano il ministero della Salute e gli uffici periferici e saranno utilizzati per il versamento delle somme dovute a seguito delle violazioni commesse in ambito aeroportuale
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020
Istituiti il codice ufficio “9D2”, denominato “Ministero della Salute – USMAF-SASN”, e i seguenti sub-codici che individuano gli ambiti regionali di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navale e aereo:
- “01” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
- “02” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
- “03” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Liguria
- “04” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna
- “05” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta
- “06” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna
- “07” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Sicilia
- “08” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Codice e sub-codici consentiranno di pagare le sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale e vanno indicati nei rispettivi spazi del campo 6 “codice ufficio o ente” dell’F23.
A stabilirlo l’Agenzia delle Entrate con la la risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020.
Il codice ente “9D2” è pubblicato sul sito delle Entrate nella sezione “Codici per i versamenti e codici attività” – “F23”, nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”.