È a tutti noto lo “stato di abbandono” in cui si trova la giustizia tributaria. In attesa di una riforma, ormai da troppo tempo procrastinata sine die, il Legislatore non perde occasione per rimarcare, con una tecnica legislativa approssimativa, la minore importanza della giurisdizione tributaria all’interno dell’ordinamento nazionale. Primi interventi normativi Emblematici, in tal senso, sono i recenti interventi normativi diretti a contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus - Covid-19. In particolare, ha suscitato scalpore il primo D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che, nel prevedere la sospensione dei processi presso determinati Comuni, non ha fatto alcun cenno alla giurisdizione tributaria escludendola, pertanto, dall’ambito applicativo del decreto: come se i giudici ed i difensori tributari, al pari di coloro che si occupano del funzionamento delle Commissioni tributarie, fossero immuni dal Coronavirus. La reazione dei Commercialisti Tale svista, com’era immaginabile, ha provocato l’immediata reazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti che, con un opportuno comunicato stampa del 4 marzo 2020, ha chiesto al Governo di estendere “anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali”. Precisando, altresì, che “la richiesta […] nasce dalla ovvia constatazione che soltanto un provvedimento di questa natura”, che deve valere per “tutto il territorio nazionale”, “può garantire […]” l’effettivo esercizio delle “attività di difesa in favore dei contribuenti […]. Analogo provvedimento, è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere contraddittori presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero anch’essi sospesi e con essi quelli per proporre eventuale ricorso.”. La risposta del Governo La risposta del Governo è arrivata nel pomeriggio dell’8 marzo 2020 attraverso un comunicato urgente del Ministero della Giustizia finalizzato ad anticipare i contenuti del D.L. n. 11/2020, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale. Già dalla lettura del comunicato era facilmente intuibile che lo spazio, riservato alla materia tributaria, sarebbe stato ridotto al minimo. A riguardo, il Ministero della Giustizia, in due righe collocate nella parte finale del comunicato, si è limitato a precisare che “le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”. Quest’ultimo accostamento fra le due giurisdizioni viene riproposto nell’art. 1, comma 4 del decreto n. 11/2020 che allarga all’ambito tributario e, appunto, militare il differimento delle udienze e della sospensione dei termini. Sospensione dei termini e limiti per la giurisdizione tributaria Va detto che, al di fuori dell’art. 1, la materia tributaria non viene più regolamentata, avendo il legislatore preferito (ancora una volta) concentrare l’attenzione sugli effetti prodotti dalle nuove misure straordinarie sulle altre giurisdizioni. Eppure la giustizia tributaria che, almeno nei gradi di merito spicca per la sua economicità e celerità, dovrebbe rappresentare un modello di ispirazione, anziché essere messa da parte. Non foss’altro perché, proseguendo per questa direzione, si creano dei cortocircuiti interpretativi. Basti pensare che, dopo appena due giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 11/2020, è iniziato sulla stampa specializzata un acceso dibattito sulla portata applicativa dell’art. 1 del medesimo Decreto. Più in dettaglio è certo, dalla lettura del comma 1, il rinvio d’ufficio delle udienze ad una data successiva al 22 marzo 2020. Meno certo, dall’analisi del comma 2, è il confine applicativo della sospensione dei termini tributari. Secondo alcuni autori, che propendono per una tesi restrittiva, la sospensione sarebbe circoscritta ai soli termini dei processi rinviati, con esclusione delle scadenze relative alle udienze non rinviate e, inoltre, ai ricorsi di 1° grado ed alle altre impugnazioni proposte nei gradi successivi. Ciò, in quanto il comma 2 prevede la sospensione dei “termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1”, vale a dire, i “procedimenti civili e penali pendenti […]” per i quali è fissata l’udienza. Dello stesso avviso sembrano le stesse anticipazioni del Ministero della Giustizia, ove si osserva che “durante il medesimo periodo”, cioè, “da lunedì 9 marzo 2020 a domenica 22 marzo 2020“, “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati […]”. Viceversa, altri autori, a fronte di un tenore letterale tutt’altro che chiaro, visto che l’espressione “ai procedimenti indicati al comma 1” potrebbe essere inteso come un mero rinvio generale alla tipologia di procedimenti (ossia, civili, penali, tributari e militari), hanno prospettato un’altra interpretazione più conforme alla volontà legislativa: che mira a introdurre delle misure straordinarie finalizzate a salvaguardare, nel “periodo cuscinetto”, la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito e declinato, nella fase pre-contenziosa, come diritto al contraddittorio. In questa visione interpretativa, la sospensione sarebbe applicabile a tutte le scadenze riconducibili alla giurisdizione tributaria e, dunque, potrebbe operare e aggiungersi al termine utile per la presentazione del ricorso che, se preceduto dall’istanza di adesione, scade entro l’arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell’atto impositivo. Ed è un approdo ermeneutico che sembra più coerente con la natura giuridica della sospensione che, avendo carattere “straordinario”, appare diversa dal regime della sospensione feriale applicabile, come precisato all’art. 3 del Decreto 11/2020, al solo processo amministrativo. D’altronde, l’emergenza epidemiologica costituisce un evento eccezionale che, per tale motivo, rende la sospensione utilizzata dal Decreto 11/2020 più simile alla sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato funzionamento delle Commissione Tributarie e degli Uffici Finanziari, al verificarsi di eventi eccezionali (tra cui, le calamità naturali), che prevede il differimento di tutti i termini di decadenza o prescrizione mediante l’istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961). In conclusione Ebbene, nel delineato contesto contraddistinto da luci (poche) ed ombre (molte), al fine di evitare l’impasse e dubbi interpretativi irrisolti, sarebbe auspicabile un rapido intervento chiarificatore del Ministero della Giustizia che, peraltro, è già stato sollecitato dal Consiglio Nazionale Forense.