Per espressa previsione normativa, non possono utilizzare il regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1, comma 57, lettera a, legge n. 190/2014) e l'incompatibilità con il regime forfetario scatta ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione forfetaria del reddito sia un regime obbligatorio per legge (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2019, par. 2.3.1). Poiché la lettera a) del comma 57 afferma, senza ulteriori dettagli o specificazioni, che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali, potrebbe sorgere il dubbio che in tale ambito possano essere ricomprese anche le cessioni interne di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di altri materiali di scarto, attività soggette ad IVA mediante il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, da applicare solo il cessionario è un soggetto passivo IVA. In particolare, il reverse charge si applica a condizione che le cessioni siano eseguite nei confronti di soggetti passivi IVA, mentre in caso di cessioni effettuate nei confronti di privati, si applicano le regole ordinarie di assolvimento dell'imposta. Applicano questo regime i soggetti che operano nel settore del commercio dei rottami e dei materiali di scarto, i raccoglitori e rivenditori di materiale di recupero che operano con sede fissa o in forma ambulante, le imprese che producono rottami quale sottoprodotto di una loro lavorazione e le imprese che occasionalmente acquistano e vendono rottami ovvero commerciano semilavorati di metalli non ferrosi. Tuttavia, questa particolare previsione della norma nella modalità di assolvimento del tributo, con evidente finalità antievasiva, introduce un regime “particolare", ma non "speciale" nel senso tecnico che la disciplina del regime forfetario evoca per definire l'incompatibilità con esso. Regimi speciali IVA A chiarire qualsiasi dubbio, peraltro, le stesse circolari dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (par. 2.3) e 10 aprile 2019, n. 9/E (par. 2.3) hanno espressamente richiamato quali siano i regimi speciali IVA la cui adozione esclude l’applicazione del regime agevolato che, di seguito, vengono elencati: - agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972); - vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); - agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972); - agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991); - vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973); - rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995); - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995). Regimi forfetari di determinazione del reddito Ulteriormente, tra i regimi forfetari di determinazione del reddito che precludono l’utilizzo del regime forfetario si segnala, invece, quello opzionale di tassazione agevolata (Patent Box), istituito dall’art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014. Ad esempio In presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, il regime forfetario potrà ben ritenersi compatibile con l’attività di un’autofficina che facesse anche cessioni occasionali di batterie esauste, in quanto recuperate dalla propria attività di riparazione di autoveicoli, applicando l’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.È questa, infatti, un’attività che contempla un regime "particolare" e non "speciale" IVA, che non gode neanche di alcuna determinazione forfetaria del reddito. In conclusione L'esercizio di un'attività soggetta a un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Diversamente, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Diversamente, rispetto a un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile se si opta per applicare l'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario, ma nessuna valutazione di questo tipo dovrà essere operata per la cessione di rottami o cascami.