Mef - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 in tema di chiarimenti sull’IMU e sulla Legge di Bilancio 2020. La circolare è stata emanata poiché il comma 738 dell’art. 1 Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo è stata ridisciplinata l’IMU e sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Di fatto la nuova disciplina dell’IMU si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. Acconto 2020 In merito al corretto computo dell’acconto dell’IMU poiché il comma 762 prevede che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, occorre evidenziare che il soggetto passivo dell’IMU corrisponde in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota. In caso però di cessione dell’immobile nel 2019, l’applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, il Mef ha chiarito che deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo. In caso di acquisto dell’immobile nel primo semestre del 2020 è percorribile la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762. Invece, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Quindi nel primo caso verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. Quindi in seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, si ritiene che il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 erano esenti dall’IMU. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto. Qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli In questo caso continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione. Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019. Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso. Area fabbricabile pertinenza del fabbricato Con la muova Legge di Bilancio si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. Dichiarazione IMU In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, si stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.